Codice della crisi, la novità di un’unica procedura familiare

Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza (Cci) introdotto dal D.Lgs.12/01/2019 n.14, entrato in vigore dal 15 luglio 2022, disciplina nel Capo II le procedure di composizione della crisi da «sovraindebitamento» definito dall’art 2 comma 1 lett.c) come lo stato di crisi o di insolvenza che coinvolge il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alle procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza. Con particolare riguardo al sovraindebitamento familiare, il Cci in linea con quanto già previsto dall’art. art. 7- bis , L. n.3 del 2012, e recependo una impellente esigenza avvertita nella pratica sin dall’entrata in vigore della legge 3/2012 (cd. salva suicidi) introduce all’art. 66 la possibilità di proporre un’unica procedura familiare di composizione della crisi a condizione che i membri della famiglia sovraindebitata siano conviventi oppure che il sovraindebitamento abbia un’origine comune. Possono accedere alla procedura unitaria, quindi, sia i familiari conviventi che abbiano fatto ricorso al credito in via autonoma sia pur per soddisfare esigenze familiari e sia familiari non conviventi e, quindi, per esempio coniugi separati e/o divorziati a condizione che i debiti dagli stessi contratti abbiano origine comune, si pensi per esempio al classico mutuo ipotecario per l’acquisto della casa di abitazione, rimasto insoluto a causa di sopraggiunte vicende personali, lavorative o familiari. Proprio al fine di favorire l’accesso alle procedure familiari e nell’ottica di ridurre l’elevata esposizione debitoria che grava sulle famiglie, la legge accoglie una definizione di famiglia alquanto ampia ricomprendendo i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.

La proposizione di tali procedure comporta innegabili vantaggi sia in termini di maggiore economicità che in termini di migliore organizzazione e gestione dell’iter procedurale. Dal punto di vista economico consentono una importante riduzione dei costi di procedura. Si pensi, infatti, che il compenso dell’OCC è unico ed è suddiviso tra i vari membri della famiglia in misura proporzionale ai debiti di ciascuno. La maggiore economicità delle procedure comporterà di riflesso anche la possibilità di proporre piani familiari più brevi e, quindi, più facilmente omologabili con indubbio vantaggio sia per il ceto creditorio che per gli stessi sovraindebitati. Inoltre, tali procedure familiari garantiscono una organizzazione della procedura più efficace soprattutto nelle ipotesi in cui il patrimonio dei debitori è unico ed indiviso ed il ceto creditorio vanta pretese nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla medesima famiglia. Per l’accesso alle procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento è necessario presentare una domanda all’Organismo di composizione della crisi che si trova nel circondario del Tribunale in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. L’OCC provvederà alla nomina di un gestore che, dopo la disamina della documentazione e la verifica dell’esposizione complessiva dei debitori e della sussistenza dei presupposti anche di meritevolezza previsti dalla legge, assisterà i medesimi nella ricerca e predisposizione di una proposta, da sottoporre al vaglio del Tribunale, che indichi tempi e modalità per il superamento e risoluzione della crisi. E’ rilevante evidenziare che il corretto adempimento del piano proposto ed omologato produce l’importante effetto dell’esdebitazione ossia la liberazione dei debiti attraverso l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version