Sappiamo che l’assegno unico ha sostituito da un paio d’anni l’assegno per il nucleo familiare e anche la detrazione per figli a carico.
L’assegno per il nucleo familiare, che prendeva il lavoratore dipendente, veniva direttamente versato al coniuge che viveva con i figli, ovvero collocatario.
Rimaneva a carico di entrambi i genitori la possibilità, in caso di affidamento condiviso, di detrazioni annuali per i figli a carico al 50%.
L’assegno unico, invece, è una misura cui hanno diritto tutti.
Viene corrisposto quindi anche ai lavoratori non autonomi ed ai disoccupati, in quanto misura a favore dei figli minorenni o maggiorenni non autonomi economicamente e fino a ventuno anni di età.
Secondo la normativa esso spetta al 50% ad entrambi i genitori.
In caso di separazione, divorzio o per genitori naturali non conviventi, invece, spetta al 100% al genitore affidatario esclusivo ed al 50% in caso di affidamento condiviso, seguendo la normativa.
In questi due anni nei Tribunali si è affacciata una prassi dei Giudici di attribuire in determinati casi, valutata quindi la situazione reddituale delle parti, il tipo di assegno di mantenimento corrisposto e il suo ammontare, l’intero assegno unico al genitore collocatario dei figli.
E’ una prassi ma non una regola in quanto in altre situazioni l’assegno rimane al 50%.
Legittima tuttavia la discrezionalità del Giudice di disapplicare la legge ed attribuire l’intero importo ad un solo genitore.
Abbiamo quindi dei provvedimenti modulabili con discrezionalità del giudice di valutare caso per caso.
La Cassazione si è trovata a dire la sua circa la sussistenza di legittimità o meno dei Giudici di operare questa discrezionale scelta, posto che la legge esiste.
Ecco il caso portato all’attenzione della Cassazione che ha deciso con sentenza del 22/02/2025 n. 4672: un padre ha impugnato sino in Cassazione il provvedimento del giudice di primo grado che ha disposto il regime di affidamento condiviso dei figli ma l’attribuzione dell’assegno unico unicamente alla genitrice con loro convivente.
La Cassazione ha legittimato la prassi dei Tribunali italiani disponendo che sia legittimo la discrezionalità del giudice e il provvedimento secondo cui l’intero assegno unico spetti al genitore collocatario, tenendo conto che è una misura a tutela del minore.
Attenzione però! Questa sentenza non deve essere letta nel senso che il giudice debba sempre disporre che l’assegno unico venga percepito dal solo genitore collocatario perché non c’è alcuna abrogazione della normativa vigente.
La Cassazione sancisce solo che la discrezionalità del giudice non è censurabile!
Quello che in questi pochi anni di entrata in vigore della norma si è potuto osservare è che: il giudice per non gravare troppo il genitore non collocatario con redditi bassi calmiera l’assegno di mantenimento (es. 170-300 euro a figlio) attribuendo in compensazione l’assegno unico interamente al genitore collocatario; in altri casi, in presenza di assegni di mantenimento più elevati (es. dai 500 euro in su) ha lasciato l’assegno unico alla metà anche in considerazione del fatto che il genitore non collocatario non gode più delle detrazioni figli a carico che poteva arrivare anche sino a 450 a figlio all’anno.
Per cui la sentenza della Cassazione deve avere una giusta lettura ed interpretazione.
Il Giudice ha la discrezionalità di attribuire l’intero assegno ad un genitore a seconda dei casi.
Ma il suo è un potere – attenzione – e non un dovere.
Si può chiedere ma non è che si debba per forza ottenere.