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Assegnazione ai soci di beni immobili: possibili ripercussioni anche su plusvalenze e utili

Il recente decreto Proroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023, ha dato attuazione, tra le altre, ad una significativa misura finalizzata all’estensione sino al prossimo 30 novembre 2023 dei termini concessi per la fruizione delle agevolazioni connesse alla assegnazione (ovvero cessione) ai soci dei beni immobili, o mobili registrati, ricompresi all’interno della…

Il recente decreto Proroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023, ha dato attuazione, tra le altre, ad una significativa misura finalizzata all’estensione sino al prossimo 30 novembre 2023 dei termini concessi per la fruizione delle agevolazioni connesse alla assegnazione (ovvero cessione) ai soci dei beni immobili, o mobili registrati, ricompresi all’interno della sfera societaria.

La norma va ricordato essere stata originariamente introdotta dalla scorsa legge di bilancio (art. 1, commi da 100 a 106, Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) a valle di una pausa quinquennale dalla più recente emanazione di una misura di analogo tenore. Invero, il rinnovato dettato normativo mutua, pressoché testualmente, le disposizioni della passata edizione, condividendone in modo pedissequo modalità attuative e finalità. Se possibile ciò esalta ulteriormente il profilo di attrattività di un istituto che, almeno astrattamente, può rappresentare una concreta possibilità di risparmio fiscale per le società interessate, con ripercussioni in tema di plusvalenze societarie, di distribuzione di utili, di imposizione indiretta nonché in connessione ai costi di mantenimento dei beni oggetto di trasferimento. Nondimeno, in aggiunta ai vantaggi qui espressi, è corretto puntualizzare come le disposizioni in commento perseguano una ulteriore, duplice finalità: da una parte, favorire una potenziale riduzione del numero di società a ridotta o scarsa operatività (vedasi società cd. “di comodo”), dall’altra incentivare una generale ottimizzazione della governance societaria, consentendo, a titolo di esempio, il recesso a costi contenuti dei soci inattivi o dormienti. Ciò senza dimenticare il potenziale effetto congiunturale di rivitalizzazione del mercato immobiliare, analogamente a quanto accaduto nel 2016, agevolando l’immissione e la circolazione sul mercato di nuovi beni. Ora, è bene rammentare che sono legittimate ad accedere al regime tutte le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, disponenti l’assegnazione agevolata di beni immobili iscritti in bilancio, purché non strumentali per destinazione (rimangono ammessi gli immobili-merce, gli immobili-patrimonio accanto agli immobili strumentali solo per natura di categoria catastale B, C, D, E, A/10), ovvero beni mobili iscritti in pubblici registri (quali autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili), ove gli stessi non siano direttamente utilizzati in qualità beni strumentali nell’alveo dell’attività di impresa. Resta qui di tutta evidenza l’esclusione dall’ambito oggettivo della norma, fuorché per il solo imprenditore individuale, di tutti i beni caratterizzati dal profilo di strumentalità di cui all’art. 43, comma 2 del Tuir, nell’intuibile tentativo mirato dal Legislatore di scongiurare ogni eventuale abuso ad intralcio della normale attività di impresa. In tema, laddove le specificità della fattispecie lo facciano preferire, la disciplina in commento riserva un profilo di vantaggio non dissimile a quello dell’assegnazione agevolata, perseguibile attraverso gli istituti della cessione ai soci, della trasformazione della società commerciale in società semplice e dell’estromissione dei beni dal regime di impresa proprio dell’imprenditore individuale. Pur non potendo entrare in questa sede in disamina di tali operazioni, queste rappresentano una valida alternativa che può ben essere trattata attraverso i medesimi strumenti dell’assegnazione agevolata, se supportati dalla consulenza di un notaio o di un fiscalista esperto.

Tutto ciò premesso, allo scopo di realizzare l’operazione di assegnazione o cessione agevolata di immobili ai soci (che possono essere persone fisiche o società, anche non residenti), è richiesto che i medesimi risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2022, ovvero vi siano stati iscritti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio (01 gennaio 2023) in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 30 settembre 2022. Analogamente, per le società non tenute alla compilazione del libro soci, il socio deve essere stato iscritto presso il competente Registro Imprese entro il 30 gennaio 2023 a fronte di un titolo di trasferimento avente anch’esso data certa anteriore al 30 settembre 2022. La ratio della disciplina qui opera evidentemente in mera ottica antielusiva, con l’obiettivo di evitare che indebiti benefici ricadano su eventuali soci fittiziamente introdotti in società; in tal senso, non rilevano le fattispecie di subentro necessario quale, tipicamente, la successione ereditaria.

L’attuazione del processo propedeutico all’assegnazione dei beni societari in favore dei soci consta tipicamente di due distinti fasi: un primo momento di impostazione e di valutazione di convenienza, gestito internamente all’interno dell’organo decisionale della società e formalizzato con la redazione di una delibera assembleare, accanto ad un secondo momento di registrazione e trascrizione del trasferimento, di competenza esclusiva del notaio.

Il buon esito dell’assegnazione si configura, segnatamente, come una restituzione di capitale ovvero come distribuzione (di utili, riserve di utili o capitale) mediante l’attribuzione di beni. L’operazione determinerà una necessaria riduzione del patrimonio netto della società, circostanza che impone il pieno rispetto del principio di cd. par condicio tra i soci, con l’effetto di dover assegnare i beni a tutti i soci, in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale. Parimenti, nell’ipotesi in cui i beni siano difficilmente divisibili pro quota, la par condicio verrebbe rispettata ammettendo l’attribuzione di un bene agevolabile a soltanto uno dei soci, indennizzando in denaro i restanti nella misura delle rispettive quote partecipative (corresponsione, anch’essa, che costituirà distribuzione di utili o restituzione di capitale). Alternativamente, rimane pur sempre possibile l’assegnazione di uno o più beni in comunione fra i tutti soci.

Luciano Quaggia – Notaio

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