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Assegnazione agevolata, ultimo appello per le società di comodo

Riproposta in Finanziaria 2025 la norma di favore sulle assegnazioni agevolate dei beni non strumentali posseduti in ambito di impresa. L’agevolazione consiste nella possibilità di privatizzare i cespiti indicati senza oneri fiscali ordinari assoggettando la loro fuoriuscita dalle società, la loro assegnazione ai soci a un’imposta sostitutiva dell’8%. La plusvalenza a cui far gravare l’aliquota…
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Riproposta in Finanziaria 2025 la norma di favore sulle assegnazioni agevolate dei beni non strumentali posseduti in ambito di impresa. L’agevolazione consiste nella possibilità di privatizzare i cespiti indicati senza oneri fiscali ordinari assoggettando la loro fuoriuscita dalle società, la loro assegnazione ai soci a un’imposta sostitutiva dell’8%. La plusvalenza a cui far gravare l’aliquota de qua sarà determinata, in deroga alle regole ordinarie, in base a un valore inferiore anche catastale. Il beneficio fiscale previsto dalla novella è plurimo sia nei termini di aliquota più bassa di quella ordinaria e sia nei termini di imponibile più basso, di quello ordinario da “valore normale, di mercato”. Il contribuente optando per il regime di favore potrà determinare la plusvalenza sull’exit immobiliare da assoggettare a imposta sostitutiva. Non sono assegnabili con le prefate norme di favore i diritti parziari e le quote di partecipazioni in società immobiliari. Per il socio il differenziale assoggettato a imposta sostituiva, aumenta il costo fiscalmente riconosciuto della sua partecipazione e in via speculare il valore normale dei beni ricevuti riduce quel costo, con l’effetto deteriore che, i plusvalori non tax sulla società assegnante verranno riassorbiti sul socio assegnatario.

La riflessione

Questa riduzione del costo fiscalmente riconosciuto non è applicabile se si distribuiscono in assegnazione agevolata riserve utili ex sé tax in autonomia sul socio. Quest’ultimo, eredita quale valore fiscale del bene ricevuto, quello utilizzato dalla società per il calcolo dell’imposta sostitutiva verosimilmente coincidente con il valore catastale. Ancora il socio non potrà cedere nel quinquennio successivo il bene ricevuto diversamente tax ai sensi dell’art. 67 del TUIR. Il quinquennio di esclusione della plusvalenza de qua, decorre dalla data dell’assegnazione: deroghe per la trasformazione in società semplice, verificata la continuità del possesso immobiliare.

Sui benefici fiscali sarà possibile liberare, estinguere le riserve in sospensione di imposta utilizzate e annullate in corrispondenza dell’assegnazione dei beni immobili, assoggettandole ad un’imposta sostituiva del 13%. Difatti, l’assegnazione si configura come una restituzione del capitale o distribuzione di utili causa di riduzione del patrimonio netto. Tale misura sulla liberazione delle riserve sospese è concorrenziale con il parallelo affrancamento al 10% delle riserve. In un’analisi comparativa fra misure alternative di liberazione delle riserve, quest’ultimo affrancamento al 10% è meno oneroso di quello al 13% contemplato dalla disciplina sulle assegnazioni agevolate, con il portato che, sarà preferibile adottare su queste poste del patrimonio netto un approccio combinato.

Assegnare in via agevolata beni immobili con le norme della Finanziaria 2025 ed affrancare le eventuali riserve in sospensione d’imposta attraverso invece le norme del prefato decreto. Per tale via lucrare il risparmio di aliquota di tre punti nominali. L’affrancamento delle riserve evita il loro assoggettamento ad IRES ed IRAP, con un gradito relax finanziario, v. DLgs. 192/2024. Evidente che permane nell’affrancamento straordinario di cui al prefato decreto il prelievo personale sul socio percipiente quelle riserve, invece tendenzialmente escluso nelle assegnazioni agevolate.

Conclusivamente si osserva che, sulla scelta dell’affrancamento straordinario, rileverà la Dividen policy ossia la decisione passa attraverso la politica di distribuzione dei dividendi. Nelle PMI familiari che prediligono l’autofinanziamento dell’azienda, la sua patrimonializzazione mediante la ritenzione degli utili la, scelta de qua sarà meno percorribile, diversamente dalle holding quotate e non laddove si adotta una politica più generosa e più orientata al mercato con una verosimile distribuzione dei dividendi per cui sarà conveniente affrancare. Nelle assegnazioni agevolate da Finanziaria 2025 il dubbio se affrancare o meno dipenderà anche dall’esistenza di altre riserve patrimoniali capienti per l’assegnazione de qua.

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