Annullamento automatico per i debiti con lo Stato sotto i mille euro

La manovra economica ha previsto la cancellazione automatica dei debiti residui alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, risultanti dai carichi affidati all’Agenzia riscossione da parte delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali.

L’oggetto della cancellazione

Occorre aver riguardo non all’importo complessivo della cartella bensì alle singole partite di ruolo (carichi) affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

La cancellazione avviene automaticamente, senza un onere di attivazione del contribuente, e comprende il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni.

L’annullamento opera in automatico alla data del 31 marzo 2023 e durante questo arco temporale (1° gennaio – 31 marzo 2023) è sospesa la riscossione dei debiti di cui innanzi.

Questa agevolazione spetta anche se quello stesso debito sia compreso in altre precedenti disposizioni legislative (come la rottamazione ter per i carichi affidati dal 2000 al 2017; la riapertura dei termini per fruire delle agevolazioni concernenti i carichi affidati; la definizione saldo e stralcio del 2018).

La legge fa salve anche altre disposizioni, come lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro relativi ai carichi affidati dal 2000 al 2010 e l’annullamento automatico dei debiti fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010 in favore dei contribuenti persone fisiche che nell’esercizio 2019 hanno conseguito un reddito imponibile fino a 30.000 euro e dei contribuenti diversi dalle persone fisiche con un reddito non superiore ai 30.000 euro nello stesso esercizio.

Le eccezioni alla regola generale

La cancellazione automatica del tributo, sanzioni e interessi soffre delle deroghe nel caso in cui i carichi siano stati affidati dagli enti impositori diversi dall’amministrazione statale, dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali pubblici., come i Comuni che gestiscono i tributi locali o la riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada.

In questo caso, l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo esistenti alla data del 1° gennaio 2023 ha per oggetto le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, dovuti decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella fino al pagamento, mentre resta dovuta la sorte capitale e le eventuali spese per procedure esecutive e notifica della cartella.

Gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali (in particolare i Comuni) potranno, comunque, entro il 31 marzo 2023 (termine prorogato dal 31 gennaio 2023) deliberare di non applicare le disposizioni sullo stralcio ai loro crediti (comprese le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada).

Nella Circolare n. 2/2023 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, per gli enti diversi dall’amministrazione statale, agenzie fiscali ed enti pubblici di previdenza, dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell’intero ammontare dei debiti verso gli “enti diversi” e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora.; ciò anche relativamente ai carichi fino a 1.000 euro affidati all’Agenzia Riscossione nel periodo 2000-2015 dagli enti creditori (come ad esempio i Comuni) che adottino entro il 31 gennaio (meglio 31 marzo) 2023 un provvedimento di non applicazione delle disposizioni di annullamento.

Antonio Damascelli è presidente di Uncat

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