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Tasse e debiti, che fare? Tutte le novità in arrivo

Le novità legislative in campo fiscale di fine anno sono racchiuse nel decreto fisco lavoro n. 146/21, convertito dalla legge 215/2021. Il Parlamento si appresta, altresì, a varare altre disposizioni con la legge di bilancio 2022.Vediamo le novità di maggiore impatto generale. Differimento pagamento delle cartelle  Le cartelle notificate tra il 1° settembre 2021 e…

Le novità legislative in campo fiscale di fine anno sono racchiuse nel decreto fisco lavoro n. 146/21, convertito dalla legge 215/2021. Il Parlamento si appresta, altresì, a varare altre disposizioni con la legge di bilancio 2022.Vediamo le novità di maggiore impatto generale.

Differimento pagamento delle cartelle
 Le cartelle notificate tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021 possono essere pagate entro 180 giorni dalla loro notifica, senza interessi di mora e senza che possano essere avviate procedure di recupero coattivo. Probabilmente questo arco temporale sarà allungato ulteriormente al 31 marzo 2022 dalla legge di bilancio. Si presti attenzione che rimane fermo, invece, il termine di 60 giorni per impugnare la cartella.
Impugnazione dei ruoli e delle cartelle
Come già anticipato sul quotidiano on line (il 10 dicembre) dal 21 dicembre non è più possibile impugnare la cartella di pagamento che il contribuente ritenga mai notificata, se la conoscenza della notifica emerge dall’estratto di ruolo. Quando ciò avvenisse, il contribuente potrà impugnare solo l’atto esecutivo (pignoramento) o cautelare (ipoteca) successivamente avviato. Interviene una deroga solo in tre casi:1) pregiudizio per la partecipazione ad una gara di appalto;2) blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione;3) perdita di un beneficio da parte della P.A.Imu e abitazione principale La legge di conversione ha risolto il problema dell’agevolazione prima casa nell’ipotesi in cui i coniugi abbiano residenze disgiunte in comuni diversi, non solo nello stesso comune, stabilendo che, in questi casi, una delle due case ubicate in comuni diversi, a scelta del contribuente, è esente da Imu.
Versamenti Irap 
E’ stato prorogato sino al 31 gennaio 2022 il termine per versare, senza sanzioni né interessi, l’Irap – saldo 2019 e acconto 2020 – omessa per l’errata applicazione delle previsioni di esonero previste dal decreto rilancio.La bozza della legge di bilancio prevede che dal 1° gennaio 2022 non sarà dovuta l’Irap dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, artistiche e professionali. Non beneficeranno dell’esclusione  gli enti non commerciali, le società di persone e le società di capitali. Questa disposizione anticipa gli obiettivi della riforma fiscale sulla quale sta lavorando il Governo sulla base della legge delega e che riguarderà sia l’Irap che l’Irpef. Fino al 31 dicembre 2021 l’esclusione dall’Irap riguarda i contribuenti di minore dimensione, privi di autonoma organizzazione, e i contribuenti in regime forfetario con fatturato fino a 65.000 euro o di vantaggio. A partire dal 2022 l’unica condizione per beneficiare dall’esclusione, qualunque sia il regime contabile, è l’esercizio dell’impresa o dell’arte e della professione in forma individuale. Continueranno, invece, a scontare l’Irap anche le società semplici esercenti arti e professioni.Il beneficio dell’esclusione è subordinato, in sostanza, alla forma giuridica con la quale l’attività d’impresa o artistica e professionale è svolta, restando irrilevante l’ammontare dei ricavi e dei compensi, unitamente a quello del valore della produzione. Potranno beneficiare della novella legislativa, infine, anche le imprese familiari, in quanto preponderante la figura dell’imprenditore individuale, che si avvale dei collaboratori famigliari.
L’Irpef
Una delle novità  fiscali più importanti  riguarda le aliquote Irpef, che subiranno una revisione nel 2022 per i ceti medi. L’irpef è l’imposta sul reddito da lavoro delle persone fisiche. Ê un’imposta diretta, personale e progressiva che, attualmente, grava sul reddito con cinque diversi scaglioni che vanno dal 23 al 43%.Gli scaglioni attuali dell’Irpef sono i seguenti:1. reddito compreso tra 0 e 15 mila euro. L’aliquota Irpef è pari al 23% e corrisponde, in caso di reddito pari 15mila euro, ad una tassazione di 3.450 euro. Per i redditi fino ad 8.174,00 euro non è dovuta nessuna imposta;2. reddito tra 15.001 e 28mila euro. In questo caso l’aliquota IRPEF prevista per i contribuenti è del 27%;3. redditi compresi tra 28.001 e 55mila euro. L’aliquota Irpef è pari al 38%;4. reddito da 55.001 a 75 milaeuro. In questo caso l’aliquota Irpef da corrispondere sulla parte eccedente la quota di 55mila euro è pari al 41%;5. reddito oltre i 75mila euro, per i quali l’aliquota Irpef applicata è del 43%. Le nuove aliquote Irpef 2022 probabilmente in legge di bilancio prevedono una riduzione  passando dagli attuali 5 scaglioni ai 4 stabiliti dal taglio Irpef. Ci sarà la cancellazione dell’aliquota Irpef al 41% e il taglio di tre punti di quella del 38% che passa al 35%. Ma vediamo come cambieranno le aliquote Irpef 2022 e quali sono i nuovi scaglioni:• I redditi fino a 15mila euro restano con una aliquota al 23%;• lo scaglione compreso tra 15mila e 28mila euro passa dal 27% al 25%;• la fascia 28-50mila cambia aliquota dal 38% al 35%;Oltre i 50mila di reddito si passa direttamente al 43%. Anche le detrazioni verranno “profilate” per portare un vantaggio anche per i redditi sopra i 50mila euro.Non siamo ancora alla riforma fiscale auspicata ma è quanto, allo stato, su pressioni e indicazioni provenienti dalle parti sociali la classe politica dirigente è stata in grado di produrre.
Avv. Antonio DamascelliPresidente UNCAT

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