Tre sottufficiali dei carabinieri, in servizio a Modugno, sono stati definitivamente assolti dalle accuse di truffa militare pluriaggravata continuata in concorso e violata consegna pluriaggravata in concorso a quattro anni dai fatti.
È quanto ha disposto il tribunale militare di Napoli assolvendo i tre perché “il fatto non sussiste“.
A riferirlo è l’avvocato Antonio La Scala, legale dei tre militari che erano accusati «di aver posto artifici e raggiri, in più occasioni (dal 2018 al 2019), consistiti nel riportare sul memoriale del servizio e sugli ordini di servizio orari dilatati rispetto a quelli realmente effettuati e nel comunicare per il pagamento alle superiori gerarchie dati non corrispondenti al vero».
Le indagini condotte dall’allora comandante della Compagnia di Modugno, capitano Corrado Quarta e coordinate dalla Procura militare di Napoli, avevano portato al rinvio a giudizio dei tre militari.
Nel corso del dibattimento, riferisce La Scala, «i tre sottufficiali hanno dimostrato che con riferimento alla natura e tipologia dei compiti dagli stessi svolti le incongruenze risultanti dall’incrocio dei dati ricavati dalle celle telefoniche dei cellulari in uso ai medesimi e le scritture di servizio erano più che giustificate dalla quantità e qualità del lavoro svolto. In particolare, il reparto di cui il luogotenente era responsabile è un reparto, afferma il tribunale, creato e destinato essenzialmente allo svolgimento di attività investigativa (numerose le operazioni condotte dai tre imputati contro la criminalità organizzata del barese e del nord barese)».
È stato evidenziato nella sentenza, inoltre, «che la specificità dell’incarico ricoperto consentiva di avere un’ampia discrezionalità e flessibilità nel gestire l’orario di servizio nel senso che, a seconda delle esigenze, poteva svolgerlo in qualsiasi fascia oraria, rispettando le sei ore giornaliere e le 36 settimanali».
Di fatto, riferisce La Scala, «il luogotenente responsabile del servizio operativo aveva un’ampia autonomia di organizzare gli orari e le attività da svolgere, ma non lo esonerava dagli obblighi di documentare e rendicontare le attività in concreto svolte, cosa che faceva giornalmente al proprio diretto superiore dell’epoca, come del resto quest’ultimo ha confermato».
Per cui, accogliendo le argomentazioni difensive esposte e provate da parte dell’avvocato La Scala, «il tribunale afferma che la pur riferita superficialità nella tenuta delle scritture di servizio non valgono di per sé a dimostrare la sussistenza delle contestate condotte fraudolente qualora non sia acquisita la prova dell’estraneità al servizio delle attività svolte nelle circostanze di cui alle imputazioni. Le stesse identiche considerazioni sono valse anche per gli altri due sottufficiali che erano alle dirette dipendenze del luogotenente e che sotto il suo coordinamento svolgevano le medesime attività investigative».