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Migrante minore respinto a Brindisi, il Tribunale: «Illegittimo». Dovrà tornare in Italia

Il respingimento di un minore di nazionalità afghana, avvenuto al porto di Brindisi e poi trasferito in Grecia, è "illegittimo". Lo ha stabilito il tribunale di Roma che ha anche disposto che l'ambasciata italiana dovrà provvedere al suo ritorno in Italia emettendo un visto che gli consenta di presentare una richiesta di protezione internazionale. La…

Il respingimento di un minore di nazionalità afghana, avvenuto al porto di Brindisi e poi trasferito in Grecia, è “illegittimo”. Lo ha stabilito il tribunale di Roma che ha anche disposto che l’ambasciata italiana dovrà provvedere al suo ritorno in Italia emettendo un visto che gli consenta di presentare una richiesta di protezione internazionale.

La decisione, che risale allo scorso 7 luglio è stata resa nota oggi e arriva dopo i ricorsi presentati da Asgi, l’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione e dalle organizzazioni “No Name Kitchen”, “Lungo La Rotta Balcanica” ed Equal Rights Beyond Borders.

Nel provvedimento si spiega che «il riaccompagnamento alla frontiera determina una inevitabile e profonda incisione della sfera giuridica e della libertà della persona interessata» come avvenuto per il minorenne che «è stato fermato, trattenuto in una cabina del traghetto, trasferito in altro luogo e consegnato alla custodia degli agenti di un Paese straniero, senza possibilità di sottrarsi alla procedura».

Se in Grecia per le precarie condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo c’è stato il «rischio di condotte lesive dell’integrità e dignità della persona» con il pericolo di «respingimenti a catena», l’Italia non soltanto non avrebbe «verificato la condizione specifica del ricorrente» ma non avrebbe neppure «accertato le conseguenze che avrebbe subito a seguito della riammissione». Il Tribunale infine boccia «le riammissioni informali sulla base di accordi intergovernativi» perché violano «diverse norme di legge» e ricorda che gli accordi tra Paesi non possono «introdurre modifiche o derogare alle leggi italiane o alle norme di derivazione europea o internazionale vigenti nell’ordinamento italiano».

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