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Il figlio “pusher” perde il diritto ad essere mantenuto: Cassazione respinge ricorso di una donna brindisina8

Il figlio non ancora economicamente indipendente che si dedica allo spaccio, anziché cercarsi un lavoro onesto, perde il diritto ad essere mantenuto dal padre, e per questo viene anche revocata l'assegnazione, avvenuta in sede di divorzio dei coniugi, della casa coniugale in favore della madre convivente con il giovane “pusher”. Per di più anche lei…

Il figlio non ancora economicamente indipendente che si dedica allo spaccio, anziché cercarsi un lavoro onesto, perde il diritto ad essere mantenuto dal padre, e per questo viene anche revocata l’assegnazione, avvenuta in sede di divorzio dei coniugi, della casa coniugale in favore della madre convivente con il giovane “pusher”. Per di più anche lei implicata.

Lo ha stabilito la Cassazione osservando che dal ritrovamento di stupefacenti, bilancino e soldi in contanti, presso l’abitazione di cui si discute in questo verdetto, «correttamente» si desume che il figlio non ha diritto ad essere mantenuto dato che «non impiega energie alla ricerca di una onesta attività lavorativa e pertanto la mancanza di autosufficienza a lui imputabile non può gravare sul padre».

Madre e figlio 21enne, residenti nel Brindisino, erano anche stati arrestati e poi rilasciati. È stato così respinto il ricorso della ex moglie che voleva riavere la casa coniugale sostenendo che è «ancora esistente» l’obbligo del padre di mantenere il figlio poiché «non è intervenuta ancora nessuna sentenza definitiva di condanna». Ma per la Cassazione «è irrilevante la presunzione di innocenza» dato che «in causa si discute solo dell’atteggiamento colpevole del figlio nella ricerca di un lavoro».

Così è stata confermata la decisione della Corte di appello di Lecce che nel 2020 ha ridato la casa al padre respingendo il ricorso della ex moglie. L’obbligo di mantenere i figli, sottolineano gli “ermellini”, «non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (purchè compatibili con le condizioni economiche dei genitori)».

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