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Soccorritrice travolta e uccisa nel Barese, la Cassazione: «Fatale impatto con l’auto guidata dal prete»

C'era il pericolo di inquinamento probatorio, era giusto contestare l'aggravante della fuga e ci sono elementi, «quantomeno in termini di qualificata probabilità», per ritenere che a risultare fatale, nel caso della morte della 32enne Fabiana Chiarappa, sia stato l'impatto con la macchina guidata da don Nicola D'Onghia. Sono questi i motivi per cui la Corte…
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C’era il pericolo di inquinamento probatorio, era giusto contestare l’aggravante della fuga e ci sono elementi, «quantomeno in termini di qualificata probabilità», per ritenere che a risultare fatale, nel caso della morte della 32enne Fabiana Chiarappa, sia stato l’impatto con la macchina guidata da don Nicola D’Onghia. Sono questi i motivi per cui la Corte di Cassazione, lo scorso novembre, aveva confermato la misura dell’obbligo di dimora per il parroco accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso in relazione alla morte della soccorritrice del 118 e rugbista, avvenuta il 2 aprile scorso sulla strada che collega i comuni di Turi e Putignano, nel Barese.

Secondo l’accusa la vittima, dopo aver perso il controllo della moto Suzuki che guidava, sarebbe stata travolta e uccisa dalla Fiat Bravo guidata dal prete. D’Onghia, a inizio febbraio, è poi tornato in libertà, ma per lui resta la sospensione della patente. Gli avvocati del parroco, Federico Straziota e Vita Mansueto, avevano impugnato in Cassazione il provvedimento con cui il Riesame, a maggio 2025, aveva confermato per l’indagato l’obbligo di dimora nel Comune di Noci, ma la Suprema Corte aveva respinto il ricorso e ora sono state depositate le motivazioni. La Cassazione, in particolare, ha ritenuto «coerente e privo di vizi» il ragionamento con cui il Riesame «ha sottolineato tutti gli elementi che deponevano per la permanenza in vita della motociclista al momento dell’impatto con la Fiat Bravo», evidenziando come le gravi lesioni riportate dalla 32enne fossero «compatibili con il ‘sormontamento’ del corpo da parte della Fiat Bravo».

I giudici hanno anche confermato i «numerosi profili di inverosimiglianza» nelle giustificazioni del parroco, «ritenendolo non attendibile laddove negava di essersi distratto mentre era alla guida e affermava di non essersi reso conto di aver cagionato un sinistro, essendo convinto di aver colpito una pietra».

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