Sono state rese note ieri le motivazioni della sentenza a carico dell’ex direttore generale della Asl, Domenico Colasanto, condannato a tre anni e sei mesi per l’omicidio colposo della psichiatra barese Paola Labriola, uccisa il 4 settembre del 2013, da 70 coltellate inferte da un paziente all’interno degli ambulatori di via Tenente Casale.
Per i giudici della massima Assise, Colasanto non avrebbe garantito le condizioni di sicurezza all’interno degli ambulatori della Asl del Libertà. In riferimento alla condanna, il «Tribunale, con congrue e logiche argomentazioni, ha osservato che la mancata adozione del Dvr e la conseguente mancata valutazione dei rischi, unitamente all’omessa adozione della benché minima misura di sicurezza per gli operatori sanitari, non è certamente una causa sopravvenuta autonoma ed indipendente, bensì una concausa che ha contribuito alla inidoneità di quel posto di lavoro».
Un luogo di lavoro, si legge nelle motivazioni, «senza alcuna via di fuga per la vittima che ha tentato disperatamente di sottrarsi a quella furia (l’omicida ndr.), attivando l’unico presidio che aveva, la sua voce, gridando e invocando un aiuto che nessuno dei presenti è stato in grado di fornirle in quanto non a ciò funzionalmente preposti e privi di alcuna formazione di autodifesa».
Le motivazioni
I giudici fanno poi riferimento alle argomentazioni della difesa di Colasanto: «Suggestiva è la deduzione difensiva dell’appellante… dell’atto di gravame nel quale, in maniera del tutto singolare, si richiama per la prima ed unica volta la Raccomandazione del Ministero della salute n.8 del novembre 2007 per desumere un addebito a carico della stessa dottoressa Labriola, la quale, in violazione di quella raccomandazione ministeriale funzionale alla prevenzione delle aggressioni, non si era premunita a ricevere il Poliseno (l’assassino della dottoressa ndr.) in presenza di uno dei dipendenti che quella mattina erano in servizio presso la struttura».
Una «deduzione infondata» per i giudici della Corte di Assise. E si legge ancora nella motivazione della sentenza di accusa dell’ex direttore generale della Asl: «Inaccettabile è la tesi del dr. Colasanto per cui la contestuale presenza alla visita di un altro operatore non compete al Direttore generale, ma è una libera decisione di esclusiva competenza del Medico Psichiatra che effettua la visita. La raccomandazione citata era diretta ai vertici delle Asl e richiedeva che ‘l’organizzazione sanitaria’ identificasse i fattori di rischio per la sicurezza del personale e ponesse in essere le strategie più opportune».
«I direttori delle Asl – prosegue il documento delle motivazioni della sentenza di secondo grado – nell’adempimento dei loro doveri di datore di lavoro dei medici, avrebbero dovuto effettuare l’analisi dei luoghi di lavoro e dei rischi correlati e adottare protocolli operativi che rendessero concrete le misure di protezione per i medici ed il personale sanitario, con l’adozione di iniziative e programmi volti a prevenire gli atti di violenza e/o attenuarne le conseguenze negative». Infine, per i giudici «infondato è l’ultimo motivo di appello con il quale si chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche… Colasanto non ha mai mostrato il benché minimo segno di resipiscenza addebitando sempre ad altri le responsabilità che gravavano su di lui quale organo di vertice della Asl Bari. In sostanza, prevedeva atti di eroismo dalle poche donne in servizio la mattina dell’omicidio per ovviare alle carenze strutturali ed organizzativa a lui addebitabili…».