Non è descritto il reato di riorganizzazione del partito fascista nella sentenza con cui i giudici di Bari hanno condannato, il 12 febbraio scorso, i 12 militanti di Casapound finiti a processo per l’aggressione ad alcuni esponenti antifascisti nel settembre del 2018.
La condanna, stando a quanto emerge dalle motivazioni dei giudici, è per la sola partecipazione a manifestazioni fasciste e non per la riorganizzazione del partito fascista, come sembrava emergere dal dispositivo della sentenza letto in aula quel giorno.
Dalle motivazioni, depositate oggi, emerge infatti che i giudici hanno ritenuto che il reato di ricostituzione del partito fascista in realtà non sia mai stato contestato dalla procura che nel titolo del capo di imputazione ha indicato la violazione degli articoli 1 e 5 della legge – dunque anche la ricostituzione prevista all’articolo 1 – ma poi non lo ha mai descritto nel testo della contestazione.
Il processo
Il processo riguardava l’aggressione avvenuta il 21 settembre 2018 nel quartiere Libertà di Bari ai danni di alcuni manifestanti antifascisti di ritorno da un corteo organizzato otto giorni dopo la visita dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il Tribunale ha escluso per tutti l’aggravante della premeditazione. Cinque imputati ritenuti responsabili del solo reato di manifestazione fascista sono stati condannati a 1 anno 6 mesi, gli altri sette accusati anche delle lesioni a 2 anni e 6 mesi. Altri cinque imputati sono stati assolti.
Nelle motivazioni della sentenza i giudici (presidente Ambrogio Marrone) scrivono che «va premesso che il presente procedimento ha ad oggetto i reati ci compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista e di lesioni personali aggravate ai danni di quattro persone».
Deve, proseguono «quindi affermarsi preliminarmente con chiarezza che l’oggetto dell’imputazione di cui al capo 1 è quello del reato di concorso in partecipazione a manifestazioni fasciste di cui all’art. 5 legge Scelba e non quello di riorganizzazione del disciolto partito fascista di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge». Per questo motivo «la cognizione di questo Tribunale è limitata all’art. 5» della legge Scelba, «senza che abbiano rilievo le argomentazioni delle parti relative alla riorganizzazione del disciolto partito fascista da parte degli imputati o del movimento Casa Pound, estraneo al giudizio».
In sostanza, aggiungono ancora i giudici, «nello stesso capo 1) dell’incolpazione non vi è alcun riferimento alla riorganizzazione del partito fascista prevista dall’art. 1 della legge Scelba, che è solo richiamato nella rubrica dell’imputazione di cui al capo 1) ove sono indicati gli articoli di legge violati, l’art.1 e l’art. 5 della predetta legge, senza che vi sia alcuna descrizione in fatto della condotta che in ipotesi potrebbe integrare la riorganizzazione del partito fascista, in quanto la condotta descritta fa riferimento al diverso reato di compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista, di cui all’art. 5 del testo normativo ora richiamato».
