«L’assegno di mantenimento deve essere pagato direttamente al figlio fuori sede»

L’assegno di mantenimento deve essere pagato direttamente al figlio fuori sede da entrambi i genitori, parimenti obbligati all’invio di somme mensili. Con un innovativo provvedimento dell’era Cartabia il Tribunale di Bari, in sede di provvedimenti provvisori e urgenti nel corso di un processo di separazione con contestuale richiesta di divorzio,  in prima udienza dinanzi al Giudice Relatore (ex Udienza Presidenziale), ha stabilito questo principio.

Il provvedimento del Tribunale di Bari, Giudice Dott. S. U. De Simone è stato reso all’ udienza del 10/01/2024., una delle prime dopo l’entrata in vigore della riforma.

Si tratta di un figlio che studia all’Università fuori regione.

Il giudice relatore,  nello stabilire  il genitore al quale assegnare la casa familiare ovvero la genitrice, in quanto il figlio fa ritorno periodicamente presso tale abitazione, ha anche però stabilito, accogliendo la richiesta paterna,  che l’assegno di mantenimento a suo carico vada corrisposto direttamente in favore del figlio.

Disattendendo l’opposizione materna che insisteva nel versamento dell’assegno per il figlio a sue mani,  e ritenendo corretta la richiesta paterna ha in buona sostanza applicato correttamente la norma che dispone il mantenimento diretto in favore del figlio maggiorenne, salvo diverso provvedimento giudiziale in deroga del principio generale.

Si quindi all’invio delle somme direttamente al figlio fuori sede!

 Nel procedimento all’esame del Tribunale di Bari non c’era stata alcuna richiesta in tale senso del figlio.

In genere alla presenza di una richiesta specifica della prole, con intervento diretto nel processo o con rilascio di dichiarazione scritta depositata da uno dei due genitori od ancora   in sede di sua audizione davanti al Giudice, si era soliti aderire alla richiesta.

Ma in suo assensa continuava a vigere il principio del pagamento in favore del genitore assegnatario della casa familiare.

Oltre a stabilire questo principio il Tribunale, e qui la grande novità,  è andato oltre.

Ovvero, aderendo alla richiesta paterna,  ha disposto la misura di contribuzione al mantenimento ordinario del figlio da parte di  entrambi i genitori: il padre dovrà d’ora in poi inviare al figlio €400,00 al mese ma anche  la genitrice, cui è stata assegnata la casa familiare, a parità di reddito, dovrà  a inviare al figlio un assegno di mantenimento di €250,00 al mese, con adeguamenti istat.

Il Giudicante poneva poi a carico di entrambi i genitori il pagamento delle spese straordinarie, tra cui l’oneroso alloggio fuori sede nella misura del 50%.

 In buona sostanza il Tribunale adito ha costituito, in capo al figlio, un titolo eseguibile nei confronti di entrambi i genitori, di €400,00 nei confronti del padre e di €250,00 nei confronti della madre.

Tutto questo, come scritto, a parità di reddito dei genitori poiché si è tenuto conto che la genitrice, rispetto all’altro genitore che risiede al di fuori della casa familiare, ha anche un onere di mantenimento della abitazione fruibile per il figlio ogniqualvolta il medesimo faccia ritorno nella città d’origine.

Da qui un importo fisso mensile ridotto a suo carico.

 Il Giudice ha rigettato poi la richiesta di retroattività del provvedimento al momento del deposito del ricorso dando dei provvedimenti invece con validità a decorrere dalla udienza , nota come ex Presidenziale.

E’ stata poi rigetta la richiesta di contributo minimo, euro 300,00,  al mantenimento della figlia specializzanda universitaria ancora convivente presso la casa familiare,  costituendo la specializzazione a pagamento un evento sufficiente per la declaratoria del venir meno dell’obbligo di mantenimento dei genitori.

Cinzia Petiti

Avvocata  in Bari e direttora  www. dirittoefamiglia.it

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