SEZIONI
SEZIONI
Bari
Sfoglia il giornale di oggiAbbonati

Codice interno 2, le motivazioni della sentenza sui clan Palermiti e Parisi: c’è il risarcimento alla Regione Puglia

Depositate le motivazioni della sentenza, con rito abbreviato, nei confronti del clan Palermiti e del clan Parisi di Japigia, e vari affiliati, riguardo a un secondo troncone dell’inchiesta che dette vita all’operazione "Codice interno" su presunti legami tra mafia, politica e imprese. Una sentenza che ammette le pretese della Regione, costituitasi parte civile, rimandando alla…
l'edicola

Depositate le motivazioni della sentenza, con rito abbreviato, nei confronti del clan Palermiti e del clan Parisi di Japigia, e vari affiliati, riguardo a un secondo troncone dell’inchiesta che dette vita all’operazione “Codice interno” su presunti legami tra mafia, politica e imprese.

Una sentenza che ammette le pretese della Regione, costituitasi parte civile, rimandando alla sezione civile del Tribunale l’entità del risarcimento danni. A ottobre, invece, è attesa la sentenza dell’indagine condotta dalla Squadra Mobile di Bari sul cosiddetto “Codice interno 1” che ha tra gli indagati Giacomo Olivieri, ex consigliere della Regione Puglia.

Sul fronte del “Codice interno 2”, relativo per lo più alla contesa delle piazze tra Parisi e Palermiti per lo spaccio di sostanze stupefacenti, il giudice ha riconosciuto l’associazione a delinquere. Un’operazione condotta dai carabinieri dove rivelatrici furono alcune dichiarazioni del noto collaboratore di giustizia, Domenico Milella, che riferì «di un inedito accordo tra alcuni esponenti del clan Palermiti e alcuni esponenti del clan Parisi nel settore del narcotraffico».

Contesto storico

«L’indagine – si legge nelle oltre mille pagine della sentenza – si inserisce in un momento storico peculiare, ossia quello della “cd. guerra di Japigia” verificatasi nella prima metà del 2017, che ha visto contrapporsi due gruppi criminali, facenti capo rispettivamente, il primo: alla triade “Busco – Signorile – Di Cosimo”; il secondo in contrapposizione a “Milella – Palermiti”. Fondamentale si è rivelato l’apporto dei collaboratori di giustizia, tutti intranei al clan Palermiti, che hanno permesso di ricostruire passo passo la costituzione della società della guerra e le sue evoluzioni. Tali dichiarazioni, oltre a riscontrarsi vicendevolmente, hanno trovato valido riscontro anche nelle intercettazioni, nei summit registrati, nei servizi di ocp e nelle attività di perquisizione e sequestro».

Le conclusioni

«Emerge lampante – si legge ancora nelle motivazioni – la sussistenza di una associazione per delinquere dedita al narcotraffico, tendenzialmente stabile e certamente munita di una organizzazione tutt’altro che rudimentale… con l’aggravante della associazione armata» in seguito a un ingente ritrovamento di armi nelle fasi dell’indagine.

Una sentenza chiara e ben scritta che riporta anche un prospetto finalizzato a indicare la riconducibilità degli imputati al sottogruppo Palermiti e al sottogruppo Parisi per agevolare la comprensione delle pene comminate».

La Regione parte civile

Un processo durante il quale è stata ammessa la costituzione di parte civile della Regione Puglia. «Non c’è dubbio – si legge nella sentenza – che la parte civile costituita sia titolare delle pretese risarcitorie avanzate. Le condotte oggetto di procedimento hanno infatti senza dubbio cagionato un pregiudizio all’ente territoriale costituitosi parte civile, il cui territorio ha visto la pervicace presenza del sodalizio … avendo indubbiamente comportato una radicale trasformazione dell’equilibrio del contesto territoriale di riferimento, diffondendo cocaina a dismisura e così pregiudicando la salute pubblica locale, concretantesi anche in una durevole alterazione della serenità dei cittadini e abitanti e pregiudicando, quindi, il corretto funzionamento ed equilibrio sociale e dell’ordine pubblico, oltre che dell’immagine dell’ente territoriale. Deve dunque ritenersi che la Regione avanzi iure proprio una pretesa risarcitoria assumendo di avere subito un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale… consistente nell’offesa all’interesse perseguito dall’ente, posto nello statuto a ragione istituzionale della propria esistenza, con l’effetto che ogni attentato a tale interesse configura una lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell’ente stesso».

CORRELATI

Bari, Cronaca","include_children":"true"}],"signature":"c4abad1ced9830efc16d8fa3827ba39e","user_id":1,"time":1730895210,"useQueryEditor":true,"post_type":"post","post__in":[460752,460699,460664],"paged":1}" data-page="1" data-max-pages="1" data-start="1" data-end="3">

Lascia un commento

Bentornato,
accedi al tuo account

Registrati

Tutte le news di Puglia e Basilicata a portata di click!