La nomina del governatore Michele Emiliano nel consiglio di indirizzo della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari è «regolare e temporanea». Questa la posizione della Regione Puglia, espressa attraverso una nota del segretario generale della presidenza, Roberto Venneri, che mira a chiarire la situazione dopo che il Ministero della Cultura aveva sollevato dubbi su «eventuali profili di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico», segnalando il caso all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) per un’istruttoria. La nomina di Emiliano, ratificata con decreto dallo stesso presidente e fatta dal vicepresidente della Regione, Raffaele Piemontese, ha generato interrogativi sulla sua legittimità.
Nella nota, Venneri spiega che «il presidente Emiliano già nei giorni scorsi aveva spiegato che questa nomina a titolo gratuito è temporanea, arrivando a pochi mesi dalla scadenza del mandato». L’obiettivo, secondo la Regione, è «consentire al suo successore di nominare liberamente chi riterrà senza bloccare quel ruolo per i prossimi cinque anni».
In merito alle contestazioni normative, Venneri ricorda che il Ministero aveva chiesto alla Fondazione di approfondire, anche tramite l’organismo di vigilanza interno, gli elementi relativi all’assenza di profili di incompatibilità/inconferibilità alla luce del d.lgs. 39/2013. La comunicazione è stata trasmessa anche all’ANAC per eventuali valutazioni di competenza e al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (Rpct) della Regione Puglia per le verifiche in merito a eventuali profili di conflitto di interesse.
Venneri ha poi argomentato sulla non applicabilità degli articoli 7 e 13 del d.lgs. 39 al caso specifico. Ai sensi dell’art. 7, infatti, «a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l’incarico (…) non possono essere conferiti (…) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale». L’art. 13 stabilisce che «gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili (…) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata».
Tuttavia, il segretario generale sottolinea che l’art. 1, comma 2, lettera l) del d.lgs. 39 definisce «incarichi di amministratore di enti pubblici e privati in controllo pubblico» come «gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili». Poiché, in base allo statuto della Fondazione Petruzzelli (art. 21, co. 2), «l’unico organo di gestione della fondazione è il Sovrintendente», la Regione ritiene non applicabili al caso di specie i predetti articoli 7 e 13 del d.lgs. 39.