Anatomia umana, specialità medico-chirurgiche 1 e 2, diagnostica per immagini e radioterapia, malattie dell’apparato locomotore e riabilitazione, medicina legale, specialità medico-chirurgiche 4, psichiatria e psicologia clinica. Sono questi gli otto esami che una barese, ora specializzanda in Anestesia e Rianimazione all’estero, dovrà rifare a 12 anni dalla laurea in medicina. Lo stabilisce una sentenza del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso dell’Università di Bari.
Il fatto
La specializzanda, si ricostruisce nella sentenza, si era laureata in Medicina e Chirurgia, a Bari, il 25 ottobre 2013, ma alcuni anni dopo, l’Università si era accorta della mancanza di otto esami dall’elenco di quelli da sostenere, esami che sarebbero stati sostenuti durante un periodo di Erasmus in Spagna, e che risultavano nel libretto della dottoressa. Per la donna i documenti sarebbero stati regolarmente trasmessi e gli originali smarriti dall’Uniba.
Il primo grado
E per questo aveva fatto ricorso al Tar che, “in accoglimento delle ulteriori censure dedotte dalla ricorrente”, evidenziava “la disordinata gestione da parte dell’Ateneo barese dei fascicoli relativi agli esami sostenuti dalla ricorrente in Spagna, ed in mancanza di una prova piena sul punto, è illegittimo considerare non superati quelli non rientranti nel programma Erasmus approvato dalla stessa università”. Ma non solo: “ciò che potrebbe essere ipotizzato come falso decettivo può e deve essere valutato – scriveva – come mero errore materiale, almeno in assenza di prova della falsificazione”.
Il secondo grado
Contro la decisione del Tar, l’Uniba si era quindi rivolta al Consiglio di stato, evidenziando alcuni punti. Aveva innanzitutto obiettato che per alcuni esami “il funzionario universitario interessato ha illegittimamente registrato in Esse3 i relativi esiti, mancando idoneo riscontro nei learning agreements e nei Tor e mancando la convalida da parte del competente Consiglio di Facoltà”.
E aveva lamentato “un’erronea attestazione del funzionario incaricato del compito di tutor di laurea della ricorrente in sede di controllo della carriera ai fini della ammissione alla seduta di laurea. L’operazione – si legge – sarebbe stata più precisamente svolta senza il previo riscontro di corrispondenza con i learning agreements e i transcript of records e il verbale di convalida del consiglio della facoltà di Medicina”.
Nessuna prova
L’Università barese ha evidenziato di non disporre “di documenti (learning agreements, trascript of records e verbali di convalida del consiglio di facoltà) in grado di comprovare che la stessa abbia effettivamente sostenuto gli otto esami accertati come mancanti e che la dichiarazione di nullità della laurea sarebbe il coerente esito dell’assenza di prova del completamento del corso di studi”.
La decisione
Per i giudici romani, allora, “l’esito degli accertamenti istruttori è stato univoco nel confermare che del superamento degli esami in questione da parte della ricorrente non vi è alcuna prova documentale. Dirimente in questo senso è il confronto tra i documenti necessari per il riconoscimento degli esami svolti all’estero da parte dell’ateneo di appartenenza, ed in particolare: i più volte menzionati learning of agreements e i transcript of records, il primo dei quali consiste in sostanza nel piano di studi da seguire nell’ambito del programma di mobilità verso l’estero e il secondo l’attestazione degli esami ivi svolti e i verbali del consiglio di facoltà, competente per il riconoscimento di questi ultimi.
Né nella documentazione formata dall’Università di Valladolid e inviata all’Università di Bari, né tanto meno nei verbali del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia di quest’ultimo si ricava la prova che la ricorrente abbia mai sostenuto e superato gli otto esami invece presenti nell’applicazione informatica dell’ateneo”.