In caso di mancata convalida del trattenimento in un Cpr (Centro di permanenza per il rimpatro), il richiedente asilo deve essere subito liberato e non può essere trattenuto in un Centro fino ad un massimo di 48 ore, come prevede il decreto legge del 28 marzo scorso (Disposizioni urgenti per il contrasto all’immigrazione irregolare).
È quanto rileva una sentenza della Cassazione riguardo il ricorso di un migrante che era stato portato nel Cpr di Gjader in Albania e poi, una volta non convalidato il trattenimento, trasferito nel centro di Bari. Qui era stato trattenuto dal 4 al 5 luglio scorso, determinando una «evidente lesione del bene primario della libertà personale». I giudici della Cassazione parlano di sei articoli della Costituzione violati e sottopongono la norma all’attenzione della Consulta.