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Bari, Consiglio di Stato respinge il ricorso per Punta Perotti: al Comune vanno 7mila euro

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dalla società «Istvan di Buttiglione & C. s.a.s.» contro il Comune di Bari in merito alla gestione delle aree di Punta Perotti, confermando la sentenza del TAR Puglia che aveva già giudicato legittimo l’operato dell’amministrazione comunale. La decisione, depositata nei giorni scorsi, chiude una vicenda che da…
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Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dalla società «Istvan di Buttiglione & C. s.a.s.» contro il Comune di Bari in merito alla gestione delle aree di Punta Perotti, confermando la sentenza del TAR Puglia che aveva già giudicato legittimo l’operato dell’amministrazione comunale. La decisione, depositata nei giorni scorsi, chiude una vicenda che da anni accompagna il destino dell’ex zona dei palazzi abusivi demoliti nel 2006. Confermata dunque la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale e respinte tutte le doglianze avanzate dalla società Istvan, che è stata inoltre condannata a versare 7.000 euro di spese legali al Comune di Bari, oltre agli accessori di legge.

La vicenda

La società «Istvan di Buttiglione & C. s.a.s.», come ricorrente, chiedeva che il Comune avviasse il procedimento previsto dall’articolo 42-bis del Testo unico sulle espropriazioni (D.P.R. 327/2001), sostenendo che i terreni – di sua proprietà – fossero ormai stati trasformati in modo irreversibile in parco pubblico e dunque dovessero essere acquisiti formalmente al patrimonio comunale. Secondo la Istvan, infatti, l’amministrazione avrebbe utilizzato le aree senza titolo, violando i principi di buona fede e correttezza amministrativa. Il Comune di Bari, difesosi in giudizio, ha ribattuto che non vi è mai stata alcuna “trasformazione irreversibile” dei suoli, ma soltanto interventi di sistemazione e manutenzione temporanea avvenuti in un periodo in cui i terreni risultavano confiscati e quindi di proprietà comunale.

Dopo la revoca della confisca, il Comune ha continuato a curare le aree solo per motivi di sicurezza e igiene pubblica, senza mutarne la destinazione o renderle parte integrante di un’opera pubblica. Una ricostruzione che i giudici di «Palazzo Spada» hanno pienamente condiviso. Nella sentenza, la Quarta sezione del Consiglio di Stato sottolinea che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 42-bis, norma utilizzata esclusivamente nei casi in cui un bene privato venga irreversibilmente trasformato in opera pubblica a seguito di occupazione illegittima. Nel caso di Punta Perotti, scrivono i giudici, «le attività svolte dal Comune non hanno comportato la perdita della natura originaria dei terreni».

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