Via libera, in Puglia, al diritto alla trascrizione integrale di certificati di nascita per i figli nati da coppie eterosessuali con maternità surrogata all’estero.
A pronunciarsi in materia sono stati due giudici pugliesi su due differenti casi, come rende noto l’associazione Luca Coscioni che ha assistito le coppie insieme al team legale coordinato dall’avvocata Filomena Gallo.
I due provvedimenti riguardano la trascrizione di certificati di nascita, emanati da autorità straniere, di bambini nati in Ucraina.
Le due coppie si erano viste rifiutare, da parte degli ufficiali di stato civile dei loro Comuni di residenza, la trascrizione integrale del certificato di nascita dei loro figli, emesso dalle autorità ucraine e regolarmente trasmesso dal consolato italiano ai comuni competenti.
In questo modo il bambino risultava avere solo un genitore (quello biologico) «in pieno contrasto – sottolinea l’associazione – con la legge 40 del 2004 che sancisce che tutti i nati sono figli legittimi della coppia che ha usato le tecniche di procreazione medicalmente assistita».
Secondo quanto riferisce l’associazione Coscioni, in un caso, su segnalazione di rito che il Consolato italiano fa per i casi di rientro in Italia di coppie con neonati, la coppia era stata persino iscritta nel registro degli indagati per il reato di “alterazione di stato”, previsto dall’articolo 567 del codice penale che punisce chi, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni o attestazioni o altre falsità. In questo caso, il gip ha accolto la richiesta di archiviazione del pm, affermando «l’inesistenza di qualsiasi forma di falsità ideologica da parte dei genitori e riconoscendo che l’atto di nascita è stato formato nel rispetto della legge del luogo in cui è avvenuta la nascita del bambino: i genitori non avrebbero potuto fare altro se non dichiarare di essere entrambi i genitori del bambino, altrimenti avrebbero violato la normativa ucraina in materia di filiazione». La coppia aveva presentato ricorso per la completa trascrizione dell’atto di nascita con entrambi i genitori e il Comune, dopo la notifica del ricorso, ha provveduto alla trascrizione corretta prima della prima udienza.
Nel secondo caso, il Comune aveva trascritto il certificato di nascita, legittimamente formatosi in Ucraina, riconoscendo solo la genitorialità al padre e non anche alla madre in quanto genitore non biologico. Dopo un lungo percorso legale, «il tribunale civile con ricca e motivata Ordinanza e al fine di garantire la massima tutela giuridica possibile del minore anche nel nostro ordinamento», sottolinea l’associazione, ha stabilito che «si tratta semplicemente di riconoscere al meglio tale tutela già garantita da un atto di nascita indiscutibilmente valido ed efficace, la cui trascrizione difforme è innanzitutto illegittima prima che illogica, e comunque contraria a questa tutela, in aperto contrasto con i diritti fondamentali del minore». Il giudice ha ordinato all’ufficiale di stato civile del Comune di trascrivere l’atto con entrambi i genitori e ha condannato il Comune e il Ministero degli interni al pagamento delle spese legali a favore della coppia.