Il Consiglio regionale approva la legge per la valorizzazione e la tutela dell’artigianato pugliese

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità il disegno di legge per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell’artigianato pugliese.

Il provvedimento, composto da 28 articoli, nasce dall’esigenza di aggiornare il quadro normativo regionale a nove anni dall’entrata in vigore della legge regionale del 5 agosto 2013, in risposta alle mutate esigenze del settore.

«Nel contesto competitivo odierno – spiegano dalla Regione – la bottega artigiana (resa dalle diverse criticità più vulnerabile di altre), non è solo il luogo in cui si producono oggetti di pregevole fattura, mediante l’ausilio di tecniche tramandate di generazione in generazione, ma anche il luogo in cui vi sono ampi margini per l’innesto di elementi innovativi nelle tecniche impiegate nel processo produttivo».

A grandi linee, nel Capo I vengono declinati i princìpi fondamentali e l’ambito applicativo; il Capo II disegna le caratteristiche e l’esercizio delle imprese artigiane, vengono disciplinati i Consorzi, le dimensioni e l’esercizio dell’attività artigiana. Nel Capo III trovano spazio l’Albo regionale delle imprese artigiane, la procedura per l’iscrizione su istanza di parte e la procedura di ufficio, il controllo, l’applicazione e riscossione delle sanzioni, i ricorsi.

Gli interventi di supporto all’artigianato sono invece inseriti nel Capo IV, così come i Centri di assistenza tecnica per l’artigianato (Cata); nel Capo V gli interventi per favorire la creazione ed il ricambio generazionale all’interno dell’impresa, le politiche di sviluppo del settore, i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, le cosiddette zone franche artigiane, le iniziative per la tutela, la valorizzazione e gli interventi a supporto all’artigianato artistico e di tradizione, come ceramica, terracotta e cartapesta.

Il capo successivo, il VI, regola il funzionamento della Commissione regionale per l’artigianato pugliese, la Crap. Seguono, nel Capo VII i controlli, le sanzioni amministrative e l’applicazione e la riscossione delle sanzioni. L’ultimo Capo, l’VIII, contiene invece le disposizioni finali.

Per la prima fase di applicazione è previsto un limite massimo di spesa di 500mila euro.

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