Ex Ilva, l’Avvocato della Corte Ue: nessuna autorizzazione senza misure protettive

Un impianto industriale non può essere autorizzato se causa eccessivi danni alla salute e solo in particolari circostanze può esserci un differimento delle misure per la riduzione dell’impatto ambientale. È quanto prevedono le direttive Ue ribadite dall’Avvocato generale della Corte europea, Juliane Kokott, sul caso dell’ex Ilva.

È stato il Tribunale di Milano a chiedere l’intervento della Corte per una valutazione del caso alla luce della direttiva Ue sulle emissioni industriali.

Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la decisione finale della Corte Ue.

Se i fenomeni di inquinamento ambientale derivanti dall’impianto, è l’interpretazione dell’Avvocato generale, causano danni eccessivi alla salute umana devono essere adottate misure protettive ulteriori.

Se misure in tal senso non sono attuabili, l’impianto non può essere autorizzato.

In riferimento alle misure per la riduzione degli effetti dannosi sull’ambiente, previste nelle condizioni di autorizzazione fin dal 2012 ma ripetutamente differite, Kokott ricorda che le condizioni di autorizzazione necessarie per garantire il rispetto di direttive anteriori a decorrere dal 30 ottobre 2007 e il rispetto della direttiva sulle emissioni industriali a decorrere dal 7 gennaio 2014 dovevano e devono continuare ad essere applicate, senza ulteriori differimenti, dall’entrata in vigore dell’autorizzazione.

Non possono essere tollerati, ricorda l’Avvocato, fenomeni di inquinamento ambientale che, danneggiando la salute umana, violano i diritti fondamentali degli interessati, come accertato dalla Corte europea dei diritti umani con riferimento all’acciaieria Ilva.

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