Per la prima volta un tribunale ha accolto la richiesta di un’impresa per la vendita di azioni della Veneto Banca. Lo scorso 29 luglio, la giudice Raffaella Simone del tribunale di Bari ha accolto la domanda di un’impresa a cui Banca Apulia (oggi fusa in Banca Intesa Sanpaolo) aveva venduto azioni della Veneto Banca e ha condannato l’istituto alla restituzione integrale delle somme investite nell’acquisto delle azioni, oltre agli interessi e alle spese legali.
Si tratta di una sentenza storica e fdi grande rilievo per migliaia di azionisti, perché il Tribunale di Bari ha sostenuto il principio giuridico che Banca Intesa risponde per le azioni Veneto Banca vendute da Banca Apulia.
In questo modo, la giudice barese ha accolto interamente le difese degli avvocati Antonio Pinto e Antonio Amendola, chiarendo che da nessuna delle norme del Dl n. 99/2017 emerge che lo stesso si applichi anche ai rapporti giuridici facenti capo alle banche partecipate, fra cui, Banca Apulia SpA. Infatti, le norme sono precise nel restringere il campo applicativo del decreto alle sole banche in liquidazione, cioè Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca SpA. Una tesi che smonta l’eccezione avanzate dalla controparte proprio in relazione al Dl 99/2017 nel quale veniva disposto l’avvio della liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca, escludendo espressamente “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni”. Pertanto, le banche in liquidazione non hanno alcun diritto sul patrimonio delle partecipate essendo schermato dalla partecipazione, tanto più che quest’ultima non era nemmeno totalitaria (Banca Apulia S.p.a. era partecipata da Veneto Banca nella misura del 70 per cento).
Nel riconoscere le ragioni avanzate dal collegio difensivo dell’impresa ricorrente, per il Tribunale si tratta dell’unica interpretazione costituzionalmente possibile, “in quanto sostenere che il Dl. n. 99/2017 abbia determinato l’esonero di Banca Apulia da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni della allora capogruppo, postulando una cessione del debito dalla partecipata alla controllante senza il consenso del creditore azionista, frustrerebbe il diritto di difesa della parte e si porrebbe in contrasto con gli articoli 24 e 47 della Costituzione (che incoraggia e tutela il risparmio)”.
Infine, il Tribunale di Bari ha dichiarato l’invalidità del contratto di acquisto delle azioni e ha condannato la Banca a restituire la somma di euro 51.735,38 oltre interessi e spese legali, in favore della impresa cliente, che a sua volta dovrà restituire alla banca le azioni acquistate.