Autovelox sequestrati, per quelli di Cerignola potrebbe esserci il falso pubblico

Potrebbero esserci complicazioni nelle vicende giudiziarie relative agli autovelox sequestrati dalla Polizia Stradale a Cerignola e in altre città italiane (come Cosenza, Venezia e Reggio Emilia), il 29 luglio scorso, su disposizione del Gip del Tribunale di Cosenza che ipotizzava nell’impiego del modello T-Expeed v.2.0 il reato di frode nelle pubbliche forniture a carico di sei indagati, amministratori o responsabili per competenza delle procedure di acquisizione e messa in opera dello strumento.

Per il magistrato, gli autovelox non sono a norma perché il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada del 1992 prevede che possano essere approvati e/o omologati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ma attualmente, mancano le norme tecniche per la procedura di omologazione, per tutti i modelli usati in Italia.

Un sequestro analogo, sempre disposto dal Gip di Cosenza, lo scorso anno, fu annullato dal Tribunale del Riesame che, in ossequio alla norma, riteneva sufficiente la sola approvazione.

Ma, nel nuovo sequestro, il Gip ha citato la sentenza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, numero 10505 del 18 aprile 2024, con la quale l’organo supremo annullava la sanzione ad un automobilista perché ribadiva che per essere in regola, i rilevatori di velocità debbano essere omologati.

Il tal modo, però. tutti i modelli di autovelox in uso in Italia, in attesa di una disposizione normativa che regoli l’omologazione, sono fuori legge: basti pensare allo strumento “Tutor” in Autostrada, gestito dal Ministero dell’Interno, ed anch’esso solo “approvato”.

La Lab Consulenze srl, oggi LaBconsulenze srl, che ha utilizzato in Italia il modello T-Expeed v.2.0 ha impugnato il sequestro, obiettando che il Riesame di Cosenza aveva già rigettato quello dell’anno scorso. In più chiede perché, pur essendo tutti gli strumenti impiegati in Italia nelle stesse condizioni, sono stati sequestrati solo questi modelli.

A prescindere dalla futura sanatoria, tuttavia, il capitolato della gara di Cerignola prevedeva esplicitamente che gli strumenti fossero esclusivamente omologati. La società aggiudicataria avrebbe dovuto, preventivamente, far presente che lo strumento non lo era e chiedere alla stazione appaltante di rimodulare il bando.

Avendo dichiarato di possedere questo requisito necessario, la LaBconsulenze –che era stata l’unica a partecipare al bando- potrebbe aver commesso un falso in atto pubblico.

Potrebbero esserci, quindi, anche implicazioni penali nella vicenda, sia verso la società per la dichiarazione in atti di gara, sia verso la commissione che avrebbe dovuto vigilare susull’effettivo utilizzo dello strumento omologato presente in dichiarazione.

Al tempo stesso, com’è avvenuto a Treviso, potrebbero fioccare le denunce dei conducenti che hanno ricevuto sanzioni sulla base dei rilievi di uno strumento non a norma. Una vicenda complicata, che farà registrare interessanti sviluppi nel corso delle prossime settimane.

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