La Procura della Repubblica di Bari ha formalmente depositato la rinuncia alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (il fallimento secondo la precedente disciplina) avanzata lo scorso 7 luglio nei confronti della società biancorossa. Viene così scongiurata la delicatissima udienza collegiale che era già stata fissata dinanzi alla sezione fallimentare del Tribunale civile per giovedì primo ottobre, scongiurando il rischio di una procedura concorsuale e la nomina di un curatore.
A determinare il passo indietro dei magistrati è stata la delibera approvata lo scorso 24 settembre dal consiglio di amministrazione di Filmauro S.r.l., holding controllante del club. La proprietà ha formalizzato un impegno economico vincolante, “irrevocabile e diretto ai creditori”, garantendo una copertura finanziaria fino a un tetto massimo di 11,1 milioni di euro. Una cifra calcolata per coprire per intero il fabbisogno della gestione ordinaria stimato dal budget di tesoreria per l’annata sportiva 2026/2027, con tanto di clausola di salvaguardia che prevede l’obbligo di integrazione entro sessanta giorni dall’approvazione del budget 2027/2028 qualora i costi effettivi dovessero superare le previsioni.
L’accordo quadro fissa un rigoroso e inderogabile piano di erogazioni: dopo la prima tranche da 1,1 milioni di euro già versata il 30 luglio, Filmauro inietterà altri 2 milioni entro il 31 ottobre 2026, per poi corrispondere un milione di euro al mese, entro l’ultimo giorno di ogni mensilità, da novembre 2026 fino a giugno 2027. Somme che i creditori potranno riscuotere come crediti certi ed esigibili, senza necessità di solleciti formali o costituzioni in mora.
Per l’ufficio del pubblico ministero, l’intervento della controllante ha pienamente soddisfatto le prescrizioni richieste sia sul piano sostanziale sia su quello formale. Come evidenziato dagli stessi magistrati, i creditori della società «dispongono oggi di ciò che, allo stato degli atti in cui la domanda era stata proposta, mancava: una risorsa determinata, a scadenze certe e non postergata, su cui soddisfarsi». In questo modo, sottolinea la Procura, la continuità aziendale viene garantita a tutela del ceto creditorio e non a suo discapito.
La magistratura ha comunque tenuto a ribadire che la revoca dell’istanza non costituisce un disconoscimento delle ragioni iniziali dell’azione né un’adesione alla linea difensiva della società, bensì «la conseguenza esclusiva di fatti sopravvenuti» e deliberati dalla proprietà proprio per colmare le criticità contabili sollevate dagli inquirenti.
