Violenza sulle donne, dal cartellino giallo al braccialetto elettronico: le nuove misure

(Adnkronos) – Rafforzamento delle misure cautelari, e quindi l’ammonimento, braccialetto elettronico applicato di norma, obbligo di rispettare la distanza minima di avvicinamento di 500 metri dalla vittima e ampliamento delle fattispecie di reato per cui si possono applicare le misure precauzionali, tra cui anche revenge porn e sfregio del viso con l’acido. Sono alcune delle misure contenute nel ddl contro la violenza sulle donne approvato dal Consiglio dei ministri che tra gli obiettivi ha anche quello di velocizzare i tempi per l’applicazione delle misure cautelari, con termini stringenti per pubblici ministeri e giudici, e di dare priorità alla trattazione di processi in materia di violenza di genere e domestica e di rendere specializzati i pm cercando di assegnare sempre agli stessi i fascicoli riguardanti la violenza sulle donne.  

Il ddl, composto da 15 articoli, punta soprattutto alla prevenzione per evitare che i cosidetti ‘reati spia’ possano poi degenerare in fatti più gravi. Si tratta di imporre il cosiddetto cartellino giallo all’uomo violento, come lo ha definito la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella. E infatti l’inasprimento riguarda soprattutto chi è già stato destinatario dell’ammonimento e ricade nella stessa condotta, i cosiddetti recidivi.  

All’articolo 1 il ddl prevede un ”rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime”. In particolare le pene per i reati di percosse, lesioni personali, violenza privata, minacce gravi, atti persecutori, revenge porn, violazione di domicilio e danneggiamento sono aumentate ”se il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito…anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento”.  

L’articolo 5, che contiene le disposizioni in materia di attribuzioni del procuratore della Repubblica, prevede che ”in caso di delega, l’individuazione avviene specificamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica” proprio per ”favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza di genere e violenza domestica”.  

In caso di omicidio o tentato omicidio e di altri reati ”commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell’unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti”, secondo quanto previsto dall’articolo 6, il pm valuta, ”senza ritardo e comunque entro 30 giorni dall’iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari”. Anche i giudici avranno termini stringenti per la decisione sulle misure cautelari.  

L’articolo 9 disciplina l’arresto in flagranza differita prevedendo che anche i video e le foto possano essere utilizzati per far scattare l’arresto in flagranza differita nei casi di maltrattamenti in famiglia, reato disciplinato dall’articolo 572 del codice penale, o dello stalking (612 bis).  

”Si considera comunque in stato di flagranza – si legge all’articolo 9 del ddl – colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.  

Nell’articolo 10 è trattato il rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico. Mentre prima il braccialetto elettronico veniva applicato solo su richiesta del magistrato ora sarà applicato di norma salvo che il magistrato dica che non ce n’è bisogno, e comunque con il consenso della persona interessata. In particolare si prevede l’utilizzo del braccialetto elettronico con la prescrizione di ”mantenere una determinata distanza comunque non inferiore a 500 metri dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro”.  

In questo caso il giudice ”prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni”. Inoltre ”con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione” del braccialetto elettronico. 

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