Truffe in hotel e case vacanze: ecco come difendersi

(Adnkronos) – Case vacanze o hotel che non esistono o che offrono un servizio ben al di sotto di quello promesso, può capitare. E’ possibile chiedere un risarcimento? Se sì, come fare? Va da sé che per evitare ogni inganno che si possa tradurre in un danno economico e ‘da vacanza rovinata’ bisogna cominciare a stare sull’attenti già al momento della scelta e della prenotazione della meta per le vacanze ricorda laleggepertutti.it. Dopodiché, quando ormai il pasticcio è fatto, ci sono dei modi di agire per chiedere – laddove si può – un risarcimento. 

I raggiri più comuni
 

Una delle truffe più comuni è quella dell’albergo o della casa che non esistono. In pratica, qualcuno senza molti scrupoli mette un annuncio su internet di un luogo fantastico ad un prezzo più che conveniente. Quando qualcuno risponde all’annuncio, viene confermata la prenotazione e l’inserzionista chiede il pagamento anticipato di una caparra tramite bonifico al numero di conto corrente fornito al cliente. 

Un inciso: occorre fare attenzione, perché molto spesso questi annunci appaiono in siti ufficiali di prenotazioni per le vacanze e non in portali fasulli creati appositamente per truffare le persone. Facile che il sito ufficiale non ne sappia nulla, quindi meglio verificare con chi si ha a che fare e a chi viene fatto il bonifico. 

Detto questo, il solo fatto che venga richiesto un pagamento con bonifico dovrebbe far saltare la mitica pulce nell’orecchio. Di norma, infatti, gli anticipi vengono fatti con carta di credito e non con un bonifico bancario o postale. Pertanto, se viene chiesto questo metodo di pagamento, meglio diffidare e rivolgersi altrove per la prenotazione. Il rischio è quello di inviare dei soldi a qualcuno che, appena avrà incassato, sparirà nel nulla insieme all’albergo o alla casa che, in realtà, non sono mai esistiti. 

In altre occasioni viene clonato con sorprendente pignoleria il sito web di un albergo, finendo così per mettere nei guai sia il cliente sia il legittimo proprietario dell’hotel: se ci sono, ad esempio, 30 camere a disposizione e qualcuno ha venduto un centinaio di prenotazioni per lo stesso periodo di vacanza, la situazione diventa esplosiva. Consigliabile, pertanto, fare ricorso a qualche applicazione come CopyScape in grado di rilevare eventuali parti copiate da un altro sito. 

Piuttosto diffuso il metodo del phishing, cioè delle false email per fare delle prenotazioni altrettanto inesistenti. Il potenziale cliente da truffare si trova davanti l’esatta copia dell’intestazione di un vero sito per vacanze e l’importo da inviare per la prenotazione, sempre attraverso bonifico. Come sopra, insomma. 

Infine, non mancano purtroppo i casi di chi ha veramente una struttura ricettiva ma ‘gonfia’ i suoi servizi negli annunci online vendendo quello che non ha: il ristorante che sembra una mensa aziendale, la piscina dove l’acqua arriva poco sopra le caviglie, le escursioni che, casualmente, non si possono fare perché l’accompagnatore si è ammalato, le camere sporche, il soffione della doccia arrugginito, ecc. Il tutto ad un prezzo da 4 stelle. Che si può fare? 

Cosa fare se l’hotel non rispetta le aspettative?
 

Per sapere come difendersi dalle truffe in hotel e case per le vacanze, bisogna partire da quello che il Codice del turismo, cioè la legge, chiama ‘danno da vacanza rovinata’. La normativa prevede che quando c’è un inadempimento o un’inesatta esecuzione non di scarsa importanza delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, il turista può chiedere, oltre ed al di là della risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. Si tratta, quindi, di quei disservizi che trasformano un viaggio di relax e di piacere in un disagio continuo, come i casi che abbiamo elencato prima e che ledono l’interesse del turista di godere in modo pieno la vacanza che ha prenotato e che, in toto o in parte, ha pagato. 

In altre parole: se la vacanza ‘logora e non rigenera’ il consumatore e non si svolge come era stato promesso, è possibile pretendere il risarcimento del danno per i disagi e lo stress subiti in corso di viaggio. Non a caso, la Cassazione ha stabilito che se un albergo non è nelle condizioni in cui è stato pubblicizzato sul catalogo e le fotografie non rendono l’effettiva situazione della struttura, al turista è dovuto il risarcimento del danno da parte del tour operator che ha organizzato il soggiorno. 

Il risarcimento comprende non solo eventuali danni di natura economica (come, ad esempio, le spese sostenute per il soggiorno in un’altra struttura) ma anche il danno morale, per aver mandato in fumo un’occasione come quella di una vacanza, cui normalmente, oltre alle aspettative di divertimento, si legano anche quelle per il riposo e il recupero delle energie psicofisiche derivanti dall’attività lavorativa. 

Pertanto, il cliente deve rivolgersi soprattutto a chi gli ha venduto il viaggio (e non solo al direttore dell’albergo), cioè al tour operator o all’agenzia di viaggi, per chiedere il risarcimento della spesa eventualmente sostenuta e del danno da vacanza rovinata. 

A tal fine, bisogna predisporre un apposito reclamo con richiesta del rimborso e del risarcimento indirizzata, a mezzo di raccomandata a/r o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento (ad esempio, una Pec), all’agenzia di viaggi o al tour operator. Il reclamo deve essere, però, tempestivo: può essere presentato anche in corso di viaggio (al rappresentante locale del tour operator) e, comunque, nel termine di dieci giorni dal rientro dalla vacanza rovinata. Anche se, sempre la Cassazione, ha stabilito che tale termine non è perentorio per mantenere il diritto al risarcimento. Significa, dunque, che la contestazione può essere anche successiva purché avvenga entro il termine di un anno dal rientro dal viaggio. 

Se non si ottiene la risposta adeguata, è possibile rivolgersi al tribunale, possibilmente con ogni prova dei disservizi riscontrati (foto e video insieme al contratto e agli annunci pubblicati). 

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