Sicurezza, Guzzetta: “Espressione ‘ordine pubblico’ è in Costituzione, anche in art. 117”

(Adnkronos) – Prosegue il dibattito alimentato dalla norma anti-rave party contenuta nell’articolo 5 del decreto legge 162 del 2022. Tra i pomi della discordia ancora l’espressione ‘ordine pubblico’ presente nel decreto che secondo alcuni giuristi andrebbe “assolutamente evitata”, in quanto “nell’articolo 17 della Costituzione non è volutamente utilizzata”, come ha affermato tra gli altri il costituzionalista Stefano Ceccanti. Non è d’accordo il collega Giovanni Guzzetta, che tramite l’Adnkronos risponde: “L’ordine pubblico è sicuramente uno di quei concetti che richiedono rigore applicativo. La Costituzione è piena di clausole di questo genere, come il buon costume o l’utilità sociale con cui, ad esempio, si sono consentite nel tempo abnormi limitazioni delle libertà economiche. Ma dire che esso sia indefinito o assente in Costituzione non è corretto”.  

Secondo Guzzetta, professore di Diritto pubblico all’università di Roma Tor Vergata, “la giurisprudenza e la Corte costituzionale, ad esempio alla sentenza 290 del 200, lo hanno da tempo circoscritto. Del resto la Corte stessa (sentenza 160/1976, 15/1973, 168/1971, 54/1961) e la dottrina più condivisibile lo riconoscono come limite ricavabile dal primo e dall’ultimo comma dell’art. 17 in materia di libertà di riunione”. Il costituzionalista rammenta infatti che anche “l’art. 117 della nostra Carta, poi, lo cita esplicitamente, così come il Patto internazionale sui diritti civili e politici dell’Onu che riconosce il diritto di ‘riunione pacifica’ e la possibilità di limitarlo ‘nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico o per tutelare la sanità e la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà'”. (di Roberta Lanzara) 

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