Migranti Italia, Ue: “Cauzione per evitare Cpr? Va decisa caso per caso”

(Adnkronos) – Sulla norma che prevede la possibilità per un migrante irregolare in Italia, la cui richiesta di asilo sia stata respinta, di versare una cauzione da 4.983 euro per evitare la detenzione in un Cpr, la Commissione Europea è in “contatto con le autorità italiane per capire di più”. Ma, secondo le direttive Ue, “le alternative alla detenzione devono passare il test di proporzionalità. E’ importante avere le giuste salvaguardie per assicurarlo” e la cauzione “deve essere decisa sulla base di una valutazione individuale”. Lo dice la portavoce dell’esecutivo Ue per le Migrazioni Anitta Hipper, a Bruxelles durante il briefing con la stampa.  

Il decreto del ministero dell’Interno pubblicato in Gazzetta Ufficiale riguarda l'”Indicazione dell’importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l’accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato”. 

La “garanzia finanziaria” nell’articolo 1 viene definita “idonea quando l’importo fissato è in grado di garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità: a) di un alloggio adeguato, sul territorio nazionale; b) della somma occorrente al rimpatrio; c) di mezzi di sussistenza minimi necessari, a persona”. 

Nell’articolo 2 si specifica che “l’importo per la prestazione della garanzia finanziaria è individuato, per l’anno 2023, in euro 4.938,00. L’aggiornamento dell’importo è avviato a cadenza biennale, di seguito alla definizione del costo medio del rimpatrio”. 

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Secondo l’articolo 3, “la garanzia finanziaria è prestata in unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa ed è individuale e non può essere versata da terzi. La garanzia finanziaria deve essere prestata entro il termine in cui sono effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico”. 

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Quindi, l’articolo 4 chiarisce che “nel caso in cui lo straniero si allontani indebitamente, il prefetto del luogo ove è stata prestata la garanzia finanziaria procede all’escussione della stessa”. 

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