Balneari, Corte Ue: no rinnovo automatico concessioni

(Adnkronos) – Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane “non possono essere rinnovate automaticamente”, ma devono essere “oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente”. Lo ricorda la Corte di Giustizia dell’Ue, in una sentenza relativa ad una causa che vede l’Agcm, l’autorità Antitrust, opposta al Comune di Ginosa, nel Tarantino. I giudici nazionali e le autorità amministrative, chiarisce la Corte Ue, “sono tenuti ad applicare le norme pertinenti di diritto dell’Unione, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi alle stesse”. 

La vicenda nasce dalla legge italiana del 2018, che ha prorogato le concessioni balneari fino alla fine del 2033. In forza di questa legge, il Comune di Ginosa nel 2020 ha rinnovato le concessioni balneari sul suo territorio. L’Agcm ha eccepito, con un parere motivato, invitando il Comune a metterle a gara. Dato che il Comune non si è adeguato, l’Agcm ha fatto ricorso al Tar della Puglia, che ha posto a sua volta alla Corte di Giustizia Ue alcune questioni dirette a verificare l’ambito di applicazione della direttiva 2006/13 sul mercato interno, nota come Bolkestein.  

Per i giudici di Lussemburgo, la direttiva si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo. Inoltre, il diritto dell’Ue non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del Comune in questione. È necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su parametri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati.  

Per la Corte l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso dalla direttiva. Poiché tali disposizioni sono produttive di effetti diretti, i giudici nazionali e le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti ad applicarle, e anche a disapplicare le norme di diritto nazionale non conformi. 

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