(Adnkronos) – Bonus 200 euro, a chi spetta il versamento dell’una tantum prevista dal decreto Aiuti ai dipendenti? La risposta la si trova tra le pieghe del decreto stesso, che fornisce un indizio fondamentale: sono i flussi Uniemens a dire se tocca all’azienda o spetta all’Istituto di previdenza corrispondere l’una tantum al lavoratore subordinato.
In pratica, scrive laleggepertutti.it, il datore è tenuto a riconosce il bonus ai dipendenti nella busta paga del mese di giugno ma solo a quelli che hanno beneficiato dello sgravio dello 0,8% nel primo quadrimestre. A tutti gli altri ci dovrebbe pensare l’Inps.
Il provvedimento approvato dal Governo, infatti, prevede l’una tantum per dipendenti, pensionati, percettori di reddito di cittadinanza o di Naspi o Dis-coll, e per i dipendenti che nel 2021 non hanno avuto un reddito superiore a 35mila euro. Ma stabilisce anche che il datore di lavoro deve riconoscere i 200 euro a chi almeno una volta, nel primo quadrimestre 2022, è stato interessato dello sgravio contributivo dello 0,8 per cento.
Ecco perché, ad esempio, sarà l’Inps ad erogare il bonus ai lavoratori domestici, dato che non sono beneficiari dello sgravio e, quindi, non possono ricevere alcunché dai loro datori.
Come si fa, a questo punto, ad evitare che qualcuno prenda due volte il bonus (una dall’azienda e l’altra dall’Istituto) oppure che non lo prenda affatto? Il decreto prevede che l’Inps paghi il bonus a determinate categorie di lavoratori solo dopo aver verificato che nel mese di luglio non abbiano già avuto il beneficio. Si parla, ad esempio, di stagionali, lavoratori a termine o intermittenti, iscritti all’ex Enpals, ecc. che in questo periodo potrebbero essere alle dipendenze di un datore. L’Istituto dovrà controllare dal flusso Uniemens di luglio 2022 che non abbiano avuto l’una tantum dal datore presso il quale prestano la loro attività. Se nessuno ha pensato a loro, lo farà l’Inps.
Sarà sempre l’Istituto di previdenza a corrispondere in automatico il bonus 200 euro a chi nel 2021 ha beneficiato dell’indennità Covid prevista dal decreto Sostegni dello scorso anno. Dovranno, invece, presentare domanda:
i lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022;
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere al 18 maggio 2022 che non siano iscritti ad altre forme di previdenza e che non abbiano avuto nel 2021 un reddito derivante dai co.co.co. superiore a 35mila euro;
i lavoratori stagionali a termine o intermittenti che nel 2021 hanno avuto almeno 50 giornate lavorative o 50 contributi settimanali ed un reddito non superiore a 35mila euro;
i lavoratori iscritto al Fondo dello spettacolo (ex Enpals) che nel 2021 hanno avuto almeno 50 giornate lavorative o 50 contributi settimanali ed un reddito non superiore a 35mila euro;
i lavoratori autonomi occasionali, senza partita Iva, che risultano privi di altra forma previdenziale obbligatoria, sono iscritti all’Inps al 18 maggio 2022 ed hanno almeno un contributo mensile accreditato nel 2021;
i venditori a domicilio titolari di partita Iva, iscritti alla gestione separata, che hanno avuto nel 2021 un reddito superiore a 5mila euro.