L’Agenzia delle Entrate – in caso di violazioni – recupera imposta interessi e sanzioni nei confronti del soggetto beneficiario; esclusivamente in presenza di concorso nella violazione è prevista la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari. Il concorso nella violazione di natura colposa, è stato già oggetto di chiarimenti organici nella circolare n. 180/e del 1998, richiamata specificamente dalla circolare 30/e 22 dicembre 2020 (Risposta 5.1.9) proprio in tema di Superbonus e cessione del credito. Nella citata Circolare 180/e, il concetto di concorso di natura colposa, adattato alla materia delle sanzioni amministrative tributarie, implica che sussista colpa ogni qualvolta le violazioni siano conseguenza di insufficiente attenzione o di inadeguata organizzazione rispetto ai doveri imposti dalla legge fiscale (negligenza), ovvero di atteggiamenti o decisioni avventate, assunte cioè senza le cautele consigliate dalle circostanze, nei comportamenti intesi ad adempiere gli obblighi tributari (imprudenza), ovvero in una insufficiente conoscenza degli obblighi medesimi che si possa però far risalire ad un difetto di diligenza in relazione alla preparazione media riferibile ad un soggetto i cui comportamenti rilevano ai fini fiscali (imperizia). In ultima analisi, ciò che si pretende è che ciascuno operi, di persona o ricorrendo all’ausilio di altri, tenendo un comportamento caratterizzato da diligenza e prudenza. Va sottolineato che la Circolare 180/E chiarisce anche che “tenendo conto, tuttavia, che la cooperazione colposa, anche in diritto penale, è prospettabile in rare ipotesi, sarà assai difficile individuare in concreto fattispecie nelle quali possa venire in considerazione.”
La Circolare 23/E del 23 giugno 2022 riprendendo il percorso logico ricorda che il concorso nella violazione si sostanzia nell’omesso ricorso alla specifica diligenza richiesta” che non viene però definita, in quanto “dipende dalla natura del cessionario”. La prima osservazione che viene in mente è che – posto che è noto che le banche sono trai soggetti che acquistano gran parte dei crediti – l’Agenzia avrebbe potuto fornire qualche indicazione specifica per i grandi intermediari finanziari.
Invece l’Agenzia, per ora, si è limitata a indicare che il concorso della violazione va valutato in relazione a due indici, il primo costituito da una lista di profili oggettivi e soggettivi sintomatici della falsità del credito; il secondo dai profili correlati alla normativa antiriciclaggio.
In merito ai profili oggettivi e soggettivi sintomatici della falsità del credito l’Agenzia elenca i seguenti.(i) assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto; (ii) incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame; (iii) sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare; (iv) incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione; (v) anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti; (vi) mancata effettuazione dei lavori.
Questi indici hanno causato molto scompiglio e discussioni tra gli operatori.
Alessandro Arcuri è Director di Deloitte