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«Controversie con il Fisco: cosa cambia con la manovra»

La legge di bilancio approvata in extremis dal Parlamento ha riaperto i margini per le definizioni agevolate con il fisco. Soprattutto per chi ha dei contenziosi in corso. Elbano De Nuccio, presidente nazionale dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili, si sofferma sui limiti imposti dal legislatore ma anche sulle opportunità.Presidente, quali sono le novità…

La legge di bilancio approvata in extremis dal Parlamento ha riaperto i margini per le definizioni agevolate con il fisco. Soprattutto per chi ha dei contenziosi in corso. Elbano De Nuccio, presidente nazionale dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili, si sofferma sui limiti imposti dal legislatore ma anche sulle opportunità.
Presidente, quali sono le novità sostanziali sulla definizione delle liti?
«Riguardano l’estensione della definizione agevolata anche alle controversie di cui è parte l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. La manovra, appena approvata, infatti, prevede all’art.1 commi 186-205, che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».
A quanto ammontano i vantaggi?
«Il costo della definizione varia a seconda del grado e dell’esito del giudizio: 90% del valore se il ricorso pende nel 1° grado di giudizio; 40% del valore in caso di soccombenza nel 1° grado di giudizio; 15% del valore in caso di soccombenza nel 2° grado di giudizio; 5% del valore in caso di doppia soccombenza. in tutti e due i gradi di merito, se il ricorso pende in Cassazione. Restano esclusi i giudizi aventi ad oggetto: le risorse proprie tradizionali Ue; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore in caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia o del 40% negli altri casi».
Quali sono le date da appuntarsi?
«La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento della prima o unica rata entro il 30 giugno. È ammessa la dilazione in 20 rate trimestrali di pari importo, ma non è consentita compensazione in F24. Eventuale diniego alla definizione potrà avvenire entro il 31 luglio 2024».
Cosa cambia, invece, per gli avvisi bonari?
«È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato, relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali; degli interessi e delle somme aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta del 3%, in luogo del 30% ridotto a un terzo».
Cosa accade agli avvisi bonari già ricevuti e dilazionati da parte del contribuente?
«Qualora abbiano deciso di pagare in forma rateale, la definizione è estesa alle rate ancora dovute alla data di entrata in vigore della norma, le quali potranno essere definite con il pagamento “del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive” e con le sanzioni in misura ridotta al 3%. Ferma la possibilità di beneficiare della nuova agevolazione, resta in vigore il piano di rateazione in corso. Per quanto riguarda le modalità di definizione è previsto il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in unica soluzione, o con rateizzazione del dovuto in un numero massimo di 20 rate trimestrali. Le ultime modifiche di legge hanno fatto decadere la vecchia ripartizione temporale tra debiti inferiori o superiori a 5.000 euro».
Quando, invece, sarà possibile usufruire dello stralcio delle cartelle inferiori ai mille euro?
«La manovra stabilisce che è indiscriminato solo se si tratta di debiti affidati all’agente di riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e/o dagli enti pubblici previdenziali. Nel senso che l’importo di 1.000 euro deve intendersi comprensivo di: quota capitale, quindi l’imposta omessa; sanzione; interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Significa che il debito sarà annullato del tutto. Cose diverse, invece, sono previste nel caso in cui si tratti di debiti affidati all’agente riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e/o dagli enti pubblici previdenziali. Si stabilisce poi che se si tratta di multe per violazioni del Codice della strada e altre sanzioni amministrative lo stralcio interesserà solo gli interessi. Cosa più importante però è che l’ente creditore potrà stabilire di non applicarlo. Il Comune, ad esempio, potrà decidere di non applicare l’annullamento debiti».

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