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Superbonus e bonus edilizi, cessione credito in 10 anni: regole, ecco come fare

(Adnkronos) - I soggetti titolari di crediti da bonus edilizi possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. L'Agenzia delle Entrate comunica che per superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) sarà disponibile la…

(Adnkronos) – I soggetti titolari di crediti da bonus edilizi possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. L’Agenzia delle Entrate comunica che per superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) sarà disponibile la nuova funzionalità (dal prossimo 2 maggio) nell’area riservata del sito. Inoltre la comunicazione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo. Sono alcune delle novità contenute nel provvedimento in attuazione delle ultime modifiche normative in materia, che fornisce le istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire di questa possibilità. La possibilità di diluire i crediti in 10 anni si applica a quelli relativi a interventi agevolati derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate all’Agenzia entro il 31 marzo di quest’anno. 

Il provvedimento specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite: agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al superbonus; agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia dal primo novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al sismabonus e al bonus barriere architettoniche. 

Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita. Fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga, al posto di quella originariamente prevista, semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della ‘Piattaforma cessione crediti’. La comunicazione può riguardare anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti. Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate. 

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