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Reddito cittadinanza 2023, giovani tra 18 e 29 anni: cosa cambia, nuove regole

(Adnkronos) - Le persone comprese tra 18 e 29 anni che non hanno finito le scuole dell'obbligo non hanno diritto al reddito di cittadinanza. Lo spiega l'Inps in una circolare con le spiegazioni sulle modifiche introdotte con l'ultima legge di bilancio. ''A decorrere dal primo gennaio 2023, l’erogazione della prestazione agli appartenenti alla fascia di…

(Adnkronos) – Le persone comprese tra 18 e 29 anni che non hanno finito le scuole dell’obbligo non hanno diritto al reddito di cittadinanza. Lo spiega l’Inps in una circolare con le spiegazioni sulle modifiche introdotte con l’ultima legge di bilancio. ”A decorrere dal primo gennaio 2023, l’erogazione della prestazione agli appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione” la quota di rdc ”è subordinata anche all’iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello”, si legge nel documento. Se ”uno o più beneficiari non hanno adempiuto a tale obbligo, il beneficio, relativamente alla quota di costoro, non verrà erogato fintanto che l’obbligo non è rispettato”, si spiega. 

La misura non vale per coloro che sono ”già formalmente coinvolti e impegnati in percorsi di politica attiva, di qualificazione o di riqualificazione. Pertanto in fase di presentazione della domanda ”dovranno essere indicati i soggetti del nucleo che, non avendo adempiuto all’obbligo di istruzione” ”non siano ancora iscritti o non frequentino un percorso di istruzione degli adulti di primo livello”.  

In particolare, spiega l’Inps, ”l’importo del beneficio non erogato è proporzionato in misura corrispondente al singolo soggetto rispetto a cui l’obbligo non è rispettato, sia che si tratti del richiedente sia che si tratti di altro componente del nucleo familiare. Nel caso in cui la mancanza del requisito sia verificata in corso di erogazione della prestazione, per uno o più componenti del nucleo, l’importo della stessa verrà ridotto per la quota riferita al soggetto o ai soggetti interessati, sia nel caso in cui si tratti del richiedente sia nel caso di altro componente del nucleo”. Ogni variazione dovrà essere comunicata entro 30 giorni. 

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