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Pnrr, il nodo dei controlli: a cosa serve la Corte dei Conti

(Adnkronos) - L'ultima polemica, quella sull'attuazione del Pnrr, è tutta politica. La situazione è complicata, i ritardi con il cambio di governo e di governance del Piano ci sono, e i rilievi della Corte dei Conti danno fastidio. Non è una novità particolare, è già successo con altri governi e anche con altre Istituzioni, si…

(Adnkronos) – L’ultima polemica, quella sull’attuazione del Pnrr, è tutta politica. La situazione è complicata, i ritardi con il cambio di governo e di governance del Piano ci sono, e i rilievi della Corte dei Conti danno fastidio. Non è una novità particolare, è già successo con altri governi e anche con altre Istituzioni, si pensi ai richiami della Banca d’Italia o alla sistematica contestazione delle decisioni della Bce.  

Il tema però questa volta è più sensibile. Non è solo il giudizio che viene messo in discussione ma viene sommariamente messo in discussione, e bollato come un’indebita ingerenza, il lavoro della Magistratura contabile rispetto ai controlli che le attribuisce a monte la Costituzione e, a valle, una legge specifica, la 108 del 2021. L’invito arrivato dal ministro Raffaele Fitto è a essere costruttivi. In particolare, sostiene che l’attuazione del Pnrr sia “una sfida per tutto il Paese come ci ricorda sempre il presidente Mattarella. Serve un approccio costruttivo da parte di tutti, affinché i progetti si realizzino e si rendicontino in modo adeguato”. Nel caso della Corte dei Conti, guardando al suo mandato e alla sua storia, l’approccio costruttivo non può che essere quello di fare controlli rigorosi.  

 

Per capire a cosa serve il lavoro della Corte dei Conti in relazione al Pnrr è necessario ripartire dal quello che la Corte dei Conti ha detto. Anzi, meglio, a quello che ha scritto. Nel rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica, ha messo nero su bianco che a fine 2022 i 24,5 miliardi di spesa sostenuta dalle Amministrazioni centrali titolari di misure del Pnrr testimoniavano un avanzamento del 12,8; considerando anche il progresso dei primi mesi di quest’anno, il tasso di sale al 13,4%. Le prime 3 missioni (digitalizzazione, transizione energetica e infrastrutture) evidenziano progressi più ampi, tutti superiori al 16%, le missioni 4 e 5 (legate all’istruzione e all’inclusione) presentano tassi di avanzamento vicini al 5%, mentre la 6 in tema di salute non raggiunge la soglia dell’1%. Sono numeri che mettono in evidenza ritardi oggettivi.  

 

La Corte dei Conti si sta occupando del Pnrr sia attraverso le relazioni semestrali, come stabilito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sia attraverso delibere, audizioni e convegni. Spetta proprio alla Magistratura contabile vigilare per capire se ci sono ritardi o sprechi nell’utilizzo delle risorse pubbliche come sono quelle, per definizione, del Pnrr.  

 

A norma dell’art. 100, secondo comma, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello successivo sulla gestione del Bilancio dello Stato, inoltre essa partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti. La Costituzione, che assicura l’indipendenza della Corte e dei suoi componenti di fronte al Governo, prevede un diretto collegamento fra la Corte ed il Parlamento, al quale essa è tenuta a riferire sul risultato del riscontro eseguito. La Corte dei conti in base alla Costituzione (art. 100) svolge un controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo; un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato; un controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce un via ordinaria. Si tratta di un controllo esterno e neutrale svolto in posizione di assoluta imparzialità rispetto agli interessi di volta in volta perseguiti dal governo o dall’amministrazione. Accanto a dette funzioni, individuate in modo diretto dall’art. 100 della Costituzione, ve ne sono altre, introdotte da leggi ordinarie, che trovano il loro fondamento costituzionale nell’art. 97 della Costituzione (principio del buon andamento degli uffici pubblici), nell’art. 81 (rispetto degli equilibri di bilancio) e nell’art. 119 (coordinamento della finanza pubblica). (di Fabio Insenga) 

 

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