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Pensioni, a marzo 2023 scattano gli aumenti: tabella e calcolo importi

(Adnkronos) - Scatta a marzo 2023 l'aumento delle pensioni. Aumento che scatta secondo una tabella con le percentuali pubblicata dall'Inps e riguarda le pensioni oltre i 2.101,52 euro (TABELLA). A gennaio di quest'anno per i pensionati con 2.000 euro lordi è già arrivato un incremento.  "Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il…

(Adnkronos) – Scatta a marzo 2023 l’aumento delle pensioni. Aumento che scatta secondo una tabella con le percentuali pubblicata dall’Inps e riguarda le pensioni oltre i 2.101,52 euro (TABELLA). A gennaio di quest’anno per i pensionati con 2.000 euro lordi è già arrivato un incremento.  

“Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’Inps e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare”, ha spiegato l’Inps con una nota in cui ha comunicato la data del pagamento che avviene oggi, quindi con valuta 1 marzo.  

“Come già comunicato, in attesa dell’approvazione della legge di bilancio 2023, l’INPS ha attribuito la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali dal 1° gennaio 2023 nella misura del 100% in tutti i casi in cui l’importo di pensione cumulato fosse compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell’anno 2022 (pari a 2.101,52 euro)”, si legge sul sito. “A seguito dell’approvazione della legge 29 dicembre 2022 n. 197, l’INPS ha quindi effettuato il calcolo della perequazione relativa ai trattamenti pensionistici il cui importo cumulato sia superiore a 4 volte il trattamento minimo secondo le fasce di importo e le relative percentuali previste dall’art. 1, comma 309”, viene spiegato sottolineando: “L’ importo di pensione è stato, pertanto, aggiornato dal mese di marzo 2023 e sono stati posti in pagamento anche gli arretrati di perequazione riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023”. 

“Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: 

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; 

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: 

1) nella misura dell’85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS”.
 

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