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Mes, come funziona e cosa cambia la ratifica dell’Italia

(Adnkronos) - L'eterno dilemma 'Mes sì, Mes no' potrebbe arrivare alla sua naturale conclusione, con l'approvazione in Parlamento della proposta di legge sulla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità. La calendarizzazione della discussione generale alla Camera per il 30 giugno è il primo passo concreto e il segnale che qualcosa si stia effettivamente muovendo.  La…

(Adnkronos) – L’eterno dilemma ‘Mes sì, Mes no’ potrebbe arrivare alla sua naturale conclusione, con l’approvazione in Parlamento della proposta di legge sulla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità. La calendarizzazione della discussione generale alla Camera per il 30 giugno è il primo passo concreto e il segnale che qualcosa si stia effettivamente muovendo.  

La ratifica è un passaggio indispensabile per preservare le relazioni con la Commissione Ue e con gli altri partner europei, visto che l’Italia è l’unico stato membro che manca e che senza la ratifica italiana lo strumento non può funzionare nella sua versione aggiornata. Le pressioni che arrivano costantemente da Bruxelles riguardano proprio il passaggio formale e nulla hanno a che vedere con l’ipotesi che l’Italia, o un altro Paese, possa realmente accedere al Meccanismo.  

La proposta di riforma, di fatto, non è più negoziabile. Si tratta di consentire al Mes di funzionare oppure, al contrario, di lasciarlo congelato, privando il sistema, e quindi tutti gli Stati membri, di quello che è stato concepito come uno strumento di protezione.  

In un documento pubblicato sul sito della Banca d’Italia, ‘Il Meccanismo europeo di stabilità (MES – European Stability Mechanism, ESM) e la sua riforma: domande frequenti e risposte’ sono raccolti una serie di chiarimenti. Eccone, in sintesi, alcuni. 

 

Il Meccanismo europeo di stabilità (MES – European Stability Mechanism, ESM) è stato istituito mediante un trattato intergovernativo, al di fuori del quadro giuridico della UE, nel 2012. La sua funzione fondamentale è concedere, sotto precise condizioni, assistenza finanziaria ai paesi membri che – pur avendo un debito pubblico sostenibile – trovino temporanee difficoltà nel finanziarsi sul mercato. La condizionalità varia a seconda della natura dello strumento utilizzato: per i prestiti assume la forma di un programma di aggiustamento macroeconomico, specificato in un apposito memorandum; è meno stringente nel caso delle linee di credito precauzionali, destinate a paesi in condizioni economiche e finanziarie fondamentalmente sane ma colpiti da shock avversi. 

 

Il MES attenua i rischi di contagio connessi con eventuali crisi di un paese dell’area dell’euro, rischi che in passato si sono materializzati e hanno avuto gravi ripercussioni sul nostro paese (come è accaduto, ad esempio, a partire dal 2010 con la crisi della Grecia). La presenza del MES riduce la probabilità di un default sovrano, almeno per i paesi le cui difficoltà sono temporanee e possono essere risolte con prestiti o linee di credito (per gli altri non cambia nulla).  

 

Il MES ha un capitale sottoscritto pari a 704,8 miliardi, di cui 80,5 sono stati versati; la sua capacità di prestito ammonta a 500 miliardi. L’Italia ha sottoscritto il capitale del MES per 125,3 miliardi, versandone oltre 14. I diritti di voto dei membri del Consiglio sono proporzionali al capitale sottoscritto dai rispettivi paesi. Germania, Francia e Italia hanno diritti di voto superiori al 15 per cento e possono quindi porre il loro veto anche sulle decisioni prese in condizioni di urgenza. 

 

La riforma non prevede né annuncia un meccanismo automatico di ristrutturazione dei debiti sovrani. Come nel Trattato già oggi in vigore, non c’è scambio tra assistenza finanziaria e ristrutturazione del debito. La riforma chiarisce che le verifiche preliminari sulla sostenibilità del debito del paese che chiede assistenza non hanno alcun carattere di automaticità (sono condotte con un “margine di discrezionalità sufficiente”) e ribadisce che il coinvolgimento del settore privato nella ristrutturazione del debito rimane strettamente circoscritto a casi eccezionali. La riforma, inoltre, attribuirebbe al MES una nuova funzione, quella di fornire una rete di sicurezza finanziaria (backstop) al Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund, SRF) nell’ambito del sistema di gestione delle crisi bancarie. (di Fabio Insenga) 

 

 

 

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