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Imu 2023, acconto: scadenze ed esenzioni

(Adnkronos) - Venerdì 16 giugno scade il termine per il pagamento dell'acconto Imu 2023. Per il saldo la scadenza è fissata al 16 dicembre. L'imposta municipale propria è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli…

(Adnkronos) – Venerdì 16 giugno scade il termine per il pagamento dell’acconto Imu 2023. Per il saldo la scadenza è fissata al 16 dicembre. L’imposta municipale propria è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). 

E’ importante sapere che l’Imu non si paga sulla prima casa, quella che è sede di residenza anagrafica e dimora abituale del suo possessore. 

Sono due le scadenze annue da ricordare per il pagamento: la prima è fissata al 16 giugno e riguarda il pagamento dell’acconto dell’imposta, mentre entro il 16 dicembre si versa il saldo. Ai fini del calcolo e del pagamento della somma dovuta, per l’acconto sarà possibile utilizzare le aliquote fissate dal Comune di riferimento per la scorsa annualità. In sede di saldo si dovrà invece tener conto delle nuove aliquote fissate con apposito regolamento.  

Pur non ricorrendo le condizioni per considerare l’immobile posseduto come abitazione principale, la normativa prevede alcune assimilazioni, ossia casistiche per le quali è riconosciuto l’esonero dal versamento dell’Imu. 

Si tratta delle seguenti fattispecie: 

unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche senza il trasferimento della residenza; 

fabbricati destinati ad alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale; 

casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento giudiziario; 

un solo immobile di proprietà di membri delle Forze armate, di polizia e vigili del fuoco, a patto che non sia concesso in locazione. 

Un’ulteriore assimilazione facoltativa può inoltre essere prevista dalle delibere comunali in favore di anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti sanitari o di ricovero. Anche in questo caso l’agevolazione può essere riconosciuta esclusivamente su un’unica unità immobiliare e qualora non concessa in locazione. 

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