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Affitti brevi, pronta la stretta del governo: nuove regole, bozza ddl

(Adnkronos) - Arriva anche in Italia la stretta sugli affitti brevi. In linea con quando fatto in altri parti de mondo, ultima la città di New York, il governo si prepara a varare una normativa per disciplinare a livello nazionale i pernottamenti in strutture affittate da privati attraverso le piattaforme digitali come Booking e Airbnb.…

(Adnkronos) – Arriva anche in Italia la stretta sugli affitti brevi. In linea con quando fatto in altri parti de mondo, ultima la città di New York, il governo si prepara a varare una normativa per disciplinare a livello nazionale i pernottamenti in strutture affittate da privati attraverso le piattaforme digitali come Booking e Airbnb.  

”Abbiamo dato ai soggetti interessati il testo della nostra proposta normativa al fine di formulare soluzioni efficaci ed efficienti che possano essere altamente condivise”, ha fatto sapere il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, su Facebook. ”Sono molti anni che si aspettava un intervento specifico sugli affitti brevi e mi sembra che nessuno, prima di noi, né la sinistra che è stata per 10 anni al governo, né quei sindaci che oggi chiedono interventi urgenti, abbia mai voluto affrontare una questione riguardante un tema così complesso e spinoso”, afferma il ministro. ”Abbiamo invece affrontato la situazione degli affitti brevi in tempi non sospetti avviando, già mesi fa, tavoli di confronto con associazioni di categoria e degli inquilini, con le regioni ed i sindaci delle città metropolitane, per arrivare ad una proposta il più possibile condivisa”, sottolinea Santanchè. ”Senza dubbio quindi, in tempi rapidi abbiamo messo la questione tra le priorità da affrontare nel settore del turismo”, conclude. 

 

Secondo quanto prevede la bozza del ddl affitti brevi ‘Disciplina delle locazioni di immobili ad uso abitativo per finalità turistiche’ visionata dall’Adnkronos, gli affitti brevi nei centri storici dei comuni capoluoghi delle città metropolitane, non possono avere “una durata inferiore a due notti consecutive”. Per chi non rispetta questo vincolo temporale, sono previste multe fino a 5mila euro. 

Affittare un appartamento per finalità turistiche è possibile sono se l’unità immobiliare è ubicata “in un luogo diverso da quello di residenza della parte conduttrice”. Il contratto di locazione viene stipulato direttamente da colui che la detiene legittimamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di una struttura con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Inoltre, l’affitto per finalità turistiche “può eventualmente avere ad oggetto prestazioni accessorie, quali la fornitura di biancheria e il servizio di pulizia dei locali”. 

Arriva poi l’atteso Codice identificativo nazionale per gli affitti brevi. “Al fine di assicurare la tutela della concorrenza, della sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale – Cin ad ogni unità immobiliare ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche” si legge nel testo. “Chiunque concede in locazione un immobile ad uso abitativo per finalità turistiche privo di Cin è punito con la sanzione pecuniaria da 800 euro a 8.000 euro”.  

Il regime fiscale per gi affitti brevi svolti per finalità turistiche possono riguardare “non più di due appartamenti”. Si tratta di una ‘stretta’ rispetto alla precedente norma che prevedeva non più di quattro appartamenti in merito al regime fiscale delle locazioni brevi, superato tale tetto si presume che l’attività venga svolta in forma imprenditoriale. 

L’obbligo di riscuotere l’imposta di soggiorno “si estende anche ai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare e di gestione di portali telematici qualora abbiano incassato il canone o il corrispettivo, ovvero siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, in relazione ai contratti di locazione per finalità turistiche di cui alla presente legge nonché ai contratti di albergo, alloggio, o comunque diversamente denominati, conclusi con le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere”.  

 

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