Due genitori hanno fatto ricorso al Tar della Puglia in merito alla bocciatura della figlia, non ammessa alla terza classe della scuola primaria. Secondo i giudici, i docenti non avrebbe tenuto conto dell’età della bambina (anni 7), dello stato di salute (severa forma di asma) in cui versava la minore, attestato da certificazione medica comunicata all’istituto scolastico, della opzione dei genitori in favore della dad (evidentemente anche alla luce delle condizioni di salute della minore), della circostanza che la bambina ha comunque conseguito voti non negativi in varie materie e, infine, della constatazione che la frequenza scolastica nella scuola primaria di primo grado non rileva ai fini della validità dell’anno scolastico, non essendo contemplata tra i criteri di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione. Il Tar ha quindi ordinato alla scuola di valutare con specifica motivazione se gli eventuali livelli di apprendimento neanche parzialmente raggiunti, ovvero non conseguiti dalla minore neanche in via di prima acquisizione, siano tali da comportare la non ammissione della stessa bambina alla classe successiva. |
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Di Redazione23 Novembre 2024