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Accertamento tributario, ecco come funziona la notifica a mezzo Pec

L’articolo 60 del decreto accertamento stabilisce che tutti gli atti, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell’Indice nazionale INI-PEC. Può accadere che l’indirizzo del destinatario,…
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L’articolo 60 del decreto accertamento stabilisce che tutti gli atti, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell’Indice nazionale INI-PEC.

Può accadere che l’indirizzo del destinatario, come individuato dalla legge, risulti non valido. In questo caso, la norma prevede che si proceda alla notifica tramite deposito telematico nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata.

La notifica si perfeziona per il notificante nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata trasmette la ricevuta di accettazione. Per la giurisprudenza di merito, prima di questa formalità, l’Amministrazione finanziaria dovrebbe procedere a un secondo invio nel termine dilatorio di sette giorni rispetto al primo.

La problematica

Questa interpretazione è stata, però, smentita recentemente dalla Suprema Corte di cassazione (sent. 13 febbraio 2025 n. 3703), la quale ha stabilito che le due ipotesi sono tra loro alternative e hanno procedure distinte. Dal punto di vista logico, ha osservato la Corte, non avrebbe senso reiterare l’invio a un indirizzo non valido.

La cassazione ha affermato che, in caso di notifica a mezzo pec ai sensi dell’art. 60 DPR 600/73, se l’indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via pec decorsi almeno 7 giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo.

Il nuovo art. 26-bis del D.P.R. n. 602/1973 dispone che gli atti dell’agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dal nuovo art. 60-ter del D.P.R. 600/1973. Con il Provv. 7 ottobre 2024, l’Agenzia delle entrate ha dato attuazione alla novella, individuando le modalità di comunicazione, variazione e revoca, tramite i propri servizi online, dei dati relativi al domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notifica degli atti e le comunicazioni della stessa Agenzia, nonché le modalità con cui confermare o revocare l’indirizzo Pec eventualmente già comunicato per la notificazione degli atti.

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