SEZIONI
SEZIONI
Bari
Sfoglia il giornale di oggiAbbonati

Autonomia differenziata, depositata la sentenza della Corte costituzionale: «Alcune funzioni non vanno trasferite»

Negli uffici della Cancelleria della Corte costituzionale è stata depositata stamattina, 3 dicembre, la sentenza della Consulta sulle questioni di costituzionalità relative alla legge sull'Autonomia differenziata emessa a seguito del ricorso presentato da quattro Regioni - Puglia, Campania, Toscana e Sardegna - e parzialmente accolto. Nel documento si legge che «il regionalismo corrisponde a un'esigenza…
manifestazione contro l'autonomia differenziata

Negli uffici della Cancelleria della Corte costituzionale è stata depositata stamattina, 3 dicembre, la sentenza della Consulta sulle questioni di costituzionalità relative alla legge sull’Autonomia differenziata emessa a seguito del ricorso presentato da quattro Regioni – Puglia, Campania, Toscana e Sardegna – e parzialmente accolto.

Nel documento si legge che «il regionalismo corrisponde a un’esigenza insopprimibile della nostra società, come si è gradualmente strutturata anche grazie alla Costituzione. Spetta, però, solo al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale».

Per la Consulta «la vigente disciplina costituzionale riserva al Parlamento la competenza legislativa esclusiva in alcune materie affinché siano curate le esigenze unitarie (art. 117, secondo comma, Cost.)».

E ancora «vi sono delle materie, cui pure si riferisce l’art. 116, terzo comma della Costituzione [ulteriori forme e condizioni particolari di Autonomia, ndr], alle quali afferiscono funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà. Vi sono, infatti, motivi di ordine sia giuridico che tecnico o economico, che ne precludono il trasferimento».

In questo caso la Corte fa riferimento a materie in cui «predominano le regolamentazioni dell’Unione europea» come la politica commerciale comune, la tutela dell’ambiente, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e le grandi reti di trasporto, ma anche le «norme generali sull’istruzione» che hanno una «valenza necessariamente generale ed unitaria» le funzioni relative alla materia sulla «professioni» e i sistemi di comunicazione.

L’articolo 116 della Costituzione «richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un’idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà».

Nella sentenza viene aggiunto che «la ripartizione delle funzioni deve corrispondere al modo migliore per realizzare i principi costituzionali. L’adeguatezza dell’attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo va valutata con riguardo ai criteri di efficacia ed efficienza, di equità e di responsabilità dell’autorità pubblica».

ARGOMENTI

autonomia differenziata
consulta
corte costituzionale
politica
sentenza

CORRELATI

array(3) {
  [0]=>
  int(396059)
  [1]=>
  int(395911)
  [2]=>
  int(395838)
}

Lascia un commento

Bentornato,
accedi al tuo account

Registrati

Tutte le news di Puglia e Basilicata a portata di click!