Tra le diverse misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 in materia di lavoro, spicca in particolare la conferma dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, che tuttavia quest’anno, non si applica alla tredicesima mensilità né alle altre mensilità aggiuntive.
Le regole
Come previsto dall’articolo 1, comma, 15, l’esonero è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori: nella misura del 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima; nella misura del 7%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro. Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo in trattazione relativamente alla tredicesima mensilità, o al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente, invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2024, il citato articolo 1, comma 15, prevede espressamente che tale esonero non abbia effetti sul rateo di tredicesima.
Le soglie retributive individuate dalla norma come massimali mensili sono: imponibile previdenziale superiore a 2.692 euro al mese, al netto del rateo di tredicesima: non spetterà alcuna riduzione della quota contributi a carico lavoratore; imponibile previdenziale superiore a 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima, ma inferiore di 2.692 euro: spetterà l’esonero contributivo del 6% (percentuale contributi da applicare 3,19% o 3,49%); imponibile previdenziale inferiore a 1.923 euro al netto del rateo di tredicesima: spetterà l’esonero contributivo del 7% (percentuale contributi da applicare 2,19% o 2,49%).
Con riferimento alla durata dell’esonero, l’espresso riferimento all’applicazione della riduzione contributiva in trattazione ai periodi di paga dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, comporta che possano essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso. In ragione dell’eccezionalità di tale agevolazione resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
I soggetti beneficiari
Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Sono inclusi anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile, mentre restano esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, in forza dell’espressa previsione della norma in trattazione.
Pietro Fino è dottore commercialista e consulente del lavoro a Bari