Il Legislatore ha previsto una serie di misure per rendere la flessibilità in uscita dal lavoro più agevole. All’articolo 1, commi 136 -137 della Legge di Bilancio 2024 è disposta la proroga dell’Anticipo Pensionistico Sociale (Ape sociale) riservato agli assicurati dell’INPS, prevedendo una modifica rispetto alla precedente applicazione per incrementare il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.
Inoltre, è prevista l’incompatibilità con qualunque prestazione lavorativa dipendente o autonoma, a eccezione delle collaborazioni autonome occasionali nei limiti di 5mila euro lordi annui.
Opzione donna
Il comma 138 ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 anche la pensione Opzione donna che subisce una stretta per l’ammissione al beneficio. Infatti, aumenta il requisito minimo di età per l’accesso alla misura, che, dai 60 anni previsti fino al 31 dicembre 2022, passa a 61 anni da compiere entro il 31 dicembre 2023; resta fissata a 35 anni, invece, l’anzianità contributiva minima richiesta. È prevista, tuttavia, la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.
La riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 61 anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi. Resta uguale al 2024 la finestra mobile, ovvero il differimento del primo pagamento pensionistico a 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per quelle autonome.
Pensione anticipata
Prorogata fino al 31 dicembre 2024 anche la pensione anticipata flessibile: Quota 103. In particolare, è consentito agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonché alla gestione separata, un accesso anticipato alla pensione che richiede, contemporaneamente, la maturazione di almeno 62 anni di età e 41 di contributi nel solo anno 2024.
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto, però, un triplice inasprimento delle condizioni: con decorrenza dal 1 gennaio 2024 la pensione Quota 103 sarà liquidata interamente con il calcolo contributivo; sarà soggetta a un massimale pari a 4 volte il trattamento minimo pro tempore vigente, fino a compimento dell’età di vecchiaia (67 anni); aumentano le durate delle finestre tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi e la liquidazione della pensione. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 può essere esercitato anche successivamente.
Giovanni Bellomo è avvocato civilista e giuslavorista a Roma