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Federazioni sportive: le nuove linee guida in materia di abusi, violenze e discriminazione

L’avvocata Valeria Logrillo e l'avvocato Davide Tupputi rispondono ad alcune domande sulle novità derivanti dalla recente introduzione delle linee guida delle Federazioni sportive nazionali in materia di abusi, violenze e discriminazione. Recentemente sono entrate in vigore le Linee Guida delle Federazioni Sportive Nazionali in materia di abusi, violenze e discriminazione. Ci può illustrare gli obblighi…

L’avvocata Valeria Logrillo e l’avvocato Davide Tupputi rispondono ad alcune domande sulle novità derivanti dalla recente introduzione delle linee guida delle Federazioni sportive nazionali in materia di abusi, violenze e discriminazione.

Recentemente sono entrate in vigore le Linee Guida delle Federazioni Sportive Nazionali in materia di abusi, violenze e discriminazione. Ci può illustrare gli obblighi a carico delle società sportive affiliate?

Gli enti affiliati alla Federazione di riferimento devono adottare, entro dodici mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida delle Federazioni di appartenenza, modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva, nonché codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Assumendo come riferimento, a mero titolo esemplificativo, il mondo del calcio e della pallacanestro, le Linee Guida in materia sono state pubblicate tanto dalla FIGC quanto dalla FIP in data 31 agosto 2023; conseguentemente, lo scorso 31 agosto è spirato il termine di adeguamento per i relativi enti affiliati.

È possibile tracciare un parallelismo con la disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001?

In parte. Si consideri, infatti, che il D.Lgs. 231 non pone alcun obbligo in capo ai relativi destinatari di adottare modelli organizzativi finalizzati alla prevenzione dei c.d. reati presupposto. Diversamente, l’adozione dei modelli e dei codici di condotta innanzi richiamati in relazione alle società sportive forma oggetto di un obbligo la cui mancata osservanza comporta l’applicazione di sanzioni, ai sensi dell’art. 16, comma 3 del D.Lgs. 39/2001, secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazione di appartenenza.

Con specifico focus sulla pallacanestro, peraltro la Safeguarding Policy federale, all’art. 13, prevede persino che a partire dal 1° luglio 2025 l’adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta è condizione per l’affiliazione o riaffiliazione dell’Associazione o della Società sportiva affiliata.

Dunque, la mancata ottemperanza all’obbligo in commento diventerà condizione ostativa alla partecipazione a campionati indetti dalle Federazioni riferimento, con ogni intuibile conseguenza in ordine alla sopravvivenza dell’ente sportivo.

Per evidenti ragioni, un’analoga sanzione non è prevista per le società non sportive, che ben possono accedere al mercato pur in assenza di modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231, anche se, ad esempio, si registra un progressivo aumento dei casi in cui l’adozione di un modello diviene requisito per la partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

La ratio delle due discipline è simile?

A nostro avviso si può rispondere affermativamente sul punto, perlomeno per quanto riguarda la comune finalità preventiva, che si compendia, appunto, nella predisposizione di protocolli preventivi di comportamento, sulla cui corretta osservanza vigilano, da un lato, l’Organismo di Vigilanza, dall’altro il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Tuttavia, pare opportuno specificare che, mentre il sistema di responsabilità amministrativa degli enti adottato dal legislatore italiano mira, perlopiù, alla salvaguardia di interessi diffusi – i reati presupposto presenti sin dalla prima emanazione del Decreto sono, invero, quelli relativi alla corruzione – le disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2021 e alle Linee Guida si propongono di tutelare interessi particolari, precisamente quelli degli atleti, con particolare riguardo a quelli di minore età.

Pertanto, i modelli organizzativi, concepiti per contrastare i fenomeni criminali propri delle realtà imprenditoriali, hanno allargato il proprio raggio di azione, fino ad essere considerati dal legislatore, nella loro potenzialità preventiva, strumento principe della lotta agli abusi nel mondo sportivo.

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