(Adnkronos) – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) presieduta da Francesco Arzillo respinge la domanda cautelare presentata dalla Figc per la dichiarazione di nullità o annullamento, previa sospensiva, N. 06818/2022 REG.RIC. della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni prot. n. 00714/2022, il cui dispositivo è stato pubblicato in data 13 giugno 2022. L’ennesimo atto della diatriba tra Serie A e Figc si è concluso oggi quando il Tar del Lazio ha comunicato di aver respinto il ricorso sull’ormai famoso indice di liquidità, uno dei parametri fondamentali per iscriversi al campionato.
“Non risulta dimostrato alcun pregiudizio grave e irreparabile in ordine ai futuri adempimenti amministrativi e all’avvio del campionato di Serie A, in dipendenza degli effetti del dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia, nelle more della pubblicazione della motivazione, fermo restando che la presente controversia è circoscritta al Manuale delle Licenze della serie A, e avuto riguardo ai poteri di cui la Federazione è titolare e alla concreta situazione dei club di serie A”. Lo spiega il Tar del Lazio (Sezione Prima Ter) presieduta da Francesco Arzillo, a quanto apprende l’Adnkronos, nell’ordinanza con la quale respinge la domanda cautelare presentata dalla Figc per la dichiarazione di nullità o annullamento, previa sospensiva della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni.
Inoltre il Tar sottolinea che “occorre anche aver riguardo al concorrente rilievo del principio della pregiudiziale sportiva, che preclude una valutazione analitica del fumus boni juris, anche con riferimento ai vizi procedurali prospettati dalla ricorrente (ivi compreso il profilo dell’incompetenza delle Sezioni Unite del Collegio), in assenza della pubblicazione della motivazione della decisione, atteso che nel nostro ordinamento la motivazione è coessenziale al giudizio; che occorre quindi valutare sinteticamente la pretesa cautelare dell’istante, la quale si riflette particolarmente nel periculum in mora”. E “che quindi la domanda cautelare proposta avverso il dispositivo deve essere respinta”.