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Pignoramento presso terzi, cosa cambia oggi 22 giugno: novità

(Adnkronos) - Con la riforma del processo civile della ministra Cartabia da oggi, 22 giugno 2022, cambia anche il pignoramento presso terzi. Il nuovo articolo 543 del Codice di procedura civile, che disciplina la forma del pignoramento, in base alla nuova formulazione, impone al creditore di notificare al debitore e al terzo l'avviso dell'iscrizione a…

(Adnkronos) – Con la riforma del processo civile della ministra Cartabia da oggi, 22 giugno 2022, cambia anche il pignoramento presso terzi. Il nuovo articolo 543 del Codice di procedura civile, che disciplina la forma del pignoramento, in base alla nuova formulazione, impone al creditore di notificare al debitore e al terzo l’avviso dell’iscrizione a ruolo e di depositare poi l’atto notificato nel fascicolo dell’esecuzione entro l’udienza di comparizione come indicata nell’atto spiega Stusio Cataldi. Debitore e terzo devono quindi essere messi al corrente del numero di iscrizione della procedura. 

Conseguenze dell’inadempimento
 

Se i suddetti adempimenti non verranno eseguiti il pignoramento non sarà efficace. Nel caso però in cui il pignoramento sia eseguito nei confronti di più soggetti terzi esso sarà inefficace ovviamente solo nei confronti dei soggetti ai quali non sia stato notificato (o non risulti depositato nel fascicolo) l’avviso di iscrizione a ruolo. Se poi la notifica viene omessa del tutto, debitore e terzo sono liberati dagli obblighi a loro carico a partire dalla data dell’udienza che il creditore ha indicato nell’atto. 

Cambia il foro se il debitore è una PA
 

Come previsto dal comma 37 della legge delega infine, cambia anche il Foro competente nel caso in cui il debitore sia una PA. L’art. 26 bis, comma 1 C.p.c prevede infatti che dal 22 giugno 2022 sarà competente per l’esecuzione forzata “il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.” 

Viene così a cessare la competenza del “giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”. 

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