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Uova di Pasqua griffate Ferragni: le società dell’influencer pagheranno 1,2 milioni di euro

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l'istruttoria aperta lo scorso gennaio sulla diffusione delle comunicazioni commerciali con cui sono state pubblicizzate le uova griffate Ferragni in occasione delle festività pasquali 2021 e 2022. Il procedimento era stato avviato nei confronti delle società Fenice Srl, Tbs Crew srl e Sisterhood Srl (titolari dei…

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l’istruttoria aperta lo scorso gennaio sulla diffusione delle comunicazioni commerciali con cui sono state pubblicizzate le uova griffate Ferragni in occasione delle festività pasquali 2021 e 2022.

Il procedimento era stato avviato nei confronti delle società Fenice Srl, Tbs Crew srl e Sisterhood Srl (titolari dei marchi e dei diritti di Chiara Ferragni) e di Cerealitalia Industrie Dolciarie Spa (titolare del marchio Dolci preziosi).

Alla vendita del dolciume era associata un’iniziativa benefica a favore dell’impresa sociale “I Bambini delle Fate“.

Tramite l’istruttoria, l’Autorità intendeva verificare se le informazioni potessero indurre i consumatori a ritenere che, acquistando le uova griffate Ferragni, avrebbero contribuito a sostenere economicamente l’impresa sociale “I Bambini delle Fate”.

Tutte le società parti del procedimento hanno presentato impegni che sono stati valutati positivamente e resi vincolanti nei loro confronti dall’Antitrust. L’impegno più rilevante prevede che siano devoluti a “I Bambini delle Fate”, nell’arco di tre esercizi finanziari, almeno 1,3 milioni (ovvero il 5% dei rispettivi utili distribuibili, con un minimo complessivo di 1,2 milioni per il triennio, da parte delle società Fenice e Tbs; 100mila euro da parte di Cerealitalia).

Si tratta di una misura idonea a ristorare i consumatori che, acquistando il prodotto, volevano fornire un contributo economico a “I Bambini delle Fate”.

Le società si sono inoltre impegnate a separare in modo netto e permanente le attività con finalità commerciali (promozione e vendita di prodotti e/o servizi) da quelle con finalità benefiche, in modo da eliminare alla base ogni rischio di diffondere comunicazioni commerciali non corrette sull’eventuale contributo che i consumatori possono fornire a iniziative benefiche tramite l’acquisto di prodotti o servizi.

L’Autorità verificherà la piena e corretta attuazione degli impegni da parte delle società, e in caso di inottemperanza, oltre a riaprire il procedimento, potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 milioni di euro nonché, qualora l’inottemperanza sia reiterata, disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

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