Con l’approvazione il 30 aprile scorso del Decreto “Primo Maggio” (7 maggio 2024, n. 60), il Consiglio dei Ministri ha approvato anche il decreto sulla riforma IRPEF e IRES (attuativo della delega fiscale) con il bonus tredicesima, detto anche “bonus Befana”.
Si attende, invece, ancora il decreto interministeriale (MEF-MLPS) che renda operativo quello che è stato ribattezzato il Super Bonus Lavoro, ovvero l’extra deduzione del 120% (o 130%) concessa alle aziende che incrementano la forza lavoro. Una misura che non rappresenta una novità, ma un provvedimento già varato nel decreto attuativo del primo modulo della Riforma fiscale dello scorso anno, in attesa di attuazione. Sostituisce i bonus assunzione per Under 36 e donne, scaduti il 31 dicembre e non rinnovati.
Il bonus tredicesima è un incentivo che, pur essendo stato presentato come “bonus tredicesima”, è una misura che verrà erogata a Gennaio 2025 (di qui “bonus Befana”), per cui si tratta di una somma una tantum pari a 100 euro lordi (quindi circa 77 euro) corrisposta ai lavoratori che presentano un reddito complessivo, nell’anno in corso, non superiore a 28mila euro e dovrà avere coniuge e almeno un figlio, entrambi a proprio carico. Nel caso dei nuclei mono genitoriali, e quindi di soggetto non coniugato o separato, occorrerà comunque avere un figlio a carico.
L’imposta lorda sul reddito (IRPEF) da pagare, deve avere un importo superiore alle detrazioni che spettano al lavoratore. Ciò significa che, qualora l’IRPEF che il dipendente deve pagare è inferiore alle sue detrazioni fiscali, o se il suo reddito imponibile è così basso da esonerarlo dal pagamento dell’imposta, non potrà richiedere il bonus. In altri termini, oltre ad una soglia massima di reddito (28mila euro) è prevista anche una soglia minima, ossia 8.500 euro, al di sotto della quale il pagamento dell’IRPEF non è dovuto, e di conseguenza il bonus non spetta. Pertanto, la somma netta ricevuta sarà di circa 77 euro, perché, trattandosi di una misura di cui vanno a beneficiare i percettori di reddito complessivo sino a 28mila euro, l’aliquota applicabile è del 23%.
Il bonus sarà rapportato al periodo di lavoro, quindi i 100 euro lordi spettano in caso di 12 mesi di occupazione, mentre, ad esempio, se si inizia a lavorare a metà anno, andranno calcolati 50 euro lordi di partenza. Gli aventi diritto non riceveranno in automatico la somma, ma sarà necessario che il lavoratore ne faccia espressa richiesta al datore di lavoro, laddove attesti di possedere i requisiti e indicando il codice fiscale di coniuge e figlio.
I sostituti d’imposta recupereranno il credito maturato in compensazione con le imposte e i contributi da versare, verificheranno altresì, in sede di conguaglio, il diritto all’indennità e, qualora la stessa si riveli non spettante, procederanno al recupero di quanto erogato. Secondo le stime, andranno a beneficiare circa 1,1 milioni di famiglie. L’altro provvedimento, come detto, riguarda il Super Bonus lavoro, l’incentivo che spetta alle imprese che assumono nuovi lavoratori e lavoratrici nel corso dell’anno. I benefici maggiori spettano a chi impiega lavoratori “svantaggiati”, ovvero Under 30, percettori di reddito di cittadinanza e disoccupati. L’intervento consiste in agevolazioni fiscali che vengono realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito. La deduzione è pari, al 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato e al 130% per chi assume lavoratori “svantaggiati”.
Giovanni Bellomo è avvocato civilista e giuslavorista