Nell’ambito della responsabilità amministrativa delle società, derivante dalla commissione, da parte di persone fisiche appartenenti alla compagine societaria, siano essi in posizione apicale (coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione) o in posizione subordinata (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza altrui), di uno dei reati presupposto richiamati nel decreto legislativo 231/2001, notevole importanza rivestono le problematiche legate alla violazione delle norme doganali in tema di contrabbando doganale.
Il contrabbando è il reato commesso da chi, con dolo, sottrae (o tenta di sottrarre) merci estere al controllo ai fini dell’accertamento e della riscossione dei diritti doganali. La commissione di una delle numerose tipologie di contrabbando, previste dal decreto 43/1973, da parte della persona fisica, è depenalizzato nei soli casi in cui i diritti di confine “evasi” rimangano sotto la soglia dei 10mila euro, rilevando invece penalmente oltre tale soglia fino ai 50mila euro come contrabbando semplice, per poi qualificarsi l’evento come contrabbando aggravato una volta superata questa soglia. I reati di contrabbando commessi dalla persona fisica, a partire dal 30 luglio 2020 possono rilevare ai fini di una responsabilità amministrativa pecuniaria in capo alla società, per la commissione di uno dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti contenuti nel decreto 231/2001.
Con tale norma il legislatore ha colmato una lacuna normativa di una previsione di legge già presente in numerosi altri Stati sia UE (Francia, Regno Unito, Olanda, Danimarca, Portogallo, Irlanda, Svezia, Finlandia), sia extra UE (Australia e gli Stati Uniti). È previsto che la responsabilità amministrativa dell’ente, che si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso materialmente il reato, permane anche nel caso in cui quest’ultima non sia stata identificata o non risulti punibile. Il decreto 231 consente alla società, destinataria della contestazione, di andare esente da responsabilità qualora le persone in posizione apicale o subordinata al suo interno abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi e qualora l’ente si sia dotato di un adeguato e funzionale modello di organizzazione e di gestione (c.d. MOG), quale atto di auto normazione contenente un complesso di norme regolamentari interne relative alle attività sensibili dell’azienda (quelle a rischio reato), idonee a prevenire la commissione dei reati presupposto, tra cui quelli di contrabbando, richiamati nel decreto 231.
Per prevenire la contestazione dell’illecito amministrativo ai fini dell’esenzione di responsabilità, è necessario sia applicare in maniera efficiente il MOG, sia aggiornarlo ove richiesto, sia monitorare costantemente le singole attività sensibili svolte dalla società, tra le quali, ai fini doganali, rientrano ad esempio quelle relative alla corretta gestione del magazzino (tracciabilità dei flussi logistici in entrata ed in uscita), del rapporto con gli spedizionieri ed i vettori (richiesta ed ottenimento di documenti di transito, di bollette di importazione ed esportazione, conferme di consegna della merce), nonché la verifica preventiva delle società deputate al trasporto, della dichiarazione di origine geografica dei prodotti al fine di non incorrere in contestazioni circa l’erronea attribuzione del made in, del contratto di mandato indicando se si opera in qualità di rappresentante doganale diretto o indiretto, il controllo circa la conformità delle caratteristiche delle merci introdotte nell’UE, piuttosto che la verifica dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni sia in esportazione sia per l’ingresso della merce nel territorio doganale UE.
Gabriele Damascelli è avvocato esperto di diritto Tributario e Doganale